29 Giu, 2011
Archiviata seconda querela di Mascellani contro Tavolazzi
Inserito da: PpF In: Ambiente e salute




Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara Monica Bighetti ha archiviato anche la seconda querela per diffamazione, sporta nel gennaio 2011 dal costruttore Roberto Mascellani contro Valentino Tavolazzi, a seguito dei suoi interventi sulla stampa riguardanti il pesante inquinamento da Cvm in falda, in un intero quartiere della città (quadrante est), abitato da migliaia di famiglie. Negli ultimi decenni era stata autorizzata, anche ad una società dell’ing. Mascellani, la costruzione di centinaia di alloggi nei pressi di due ex discariche abusive, contenenti rifiuti urbani e tossico-nocivi da industria chimica, che hanno avvelenato le acque sotterranee dell’intero quartiero. Il Comune sapeva della loro esistenza e, dai primi anni 2000, anche della pesante contaminazione delle falde da Cvm e dunque del grave rischio per la salute dei cittadini.
Nonostante ciò autorizzò le nuove costruzioni residenziali e non (la più significativa quella dell’asilo di via del Salice, tuttora sequestrato per ordine delle autorità sanitarie) e concesse agibilità, sia pur vincolate, a villette sorte ai bordi delle discariche. Le indagini ambientali effettuate tra il 2004 e il 2005 avevano quantificato in 166.036 microgrammi/litro (limite di legge 0,5) il Cvm nella falda semi confinata, record assoluto ferrarese, mai riscontrato nemmeno sotto il petrolchimico (gli altri casi noti sono a Pontelagoscuro e in via del Lavoro).
Due mesi fa il tribunale aveva già archiviato la prima querela di Mascellani contro Tavolazzi, sempre per le opinioni critiche da questi espresse nei confronti di tutti i protagonisti della vicenda, amministratori e non, con espressioni che il giudice aveva riconosciuto essere “ancorate ad un dato di verità” e comunicate nel suo ruolo di “promotore di varie associazioni ambientaliste”.
Argomenti ripresi dal giudice anche nell’attuale ordinanza di archiviazione della seconda querela. Gli interventi dell’ing. Valentino Tavolazzi, secondo il gip, sono espressione della libertà di manifestazione del proprio pensiero, garantita dall’art. 21 della Costituzione. Una libertà comprendente anche quella di ricevere e comunicare informazioni o idee critiche su temi che, nel caso del Quadrante Est, hanno certo e documentato interesse pubblico. Secondo il giudice “il fondamento dei fatti esposti è basato su documenti provenienti da fonti certe come il Comune o l’ARPA”. I fatti portati a conoscenza dell’opinione pubblica erano sicuramente rilevanti per la collettività ed hanno favorito concretamente il formarsi di un opinione pubblica consapevole.
Quanto alla richiesta di Tavolazzi di condannare alle spese il querelante, il giudice ha rilevato “che detto provvedimento non è previsto dalla legge”. Vuoto normativo pone i cittadini in una situazione di oggettiva disuguaglianza di fronte alla legge, con riferimento alla possibilità di difendersi.
Valentino Tavolazzi era stato oggetto, negli anni scorsi, di azione penale e civile anche da parte di Hera, per i suoi interventi sulla stampa in merito all’inquinamento da diossina provocato dall’inceneritore di via Conchetta, dismesso dalla Provincia subito dopo lo scoppio del caso. In quella vicenda il giudice aveva ordinato l’archiviazione della querela e, in sede civile, aveva condannato Hera al risarcimento delle spese legali ed all’indennizzo di Tavolazzi per “causa temeraria”.