10 Ott, 2009
Assistenza anziani, il giudice dà ragione ai parenti
Inserito da: PpF In: Servizi pubblici




Articolo pubblicato da estense.com
Le Rsa non possono pretendere le rette dai famigliari
Ai primi posti di una teorica graduatoria delle difficoltà del vivere quotidiano che le famiglie denunciano, si trovano certamente i costi economici dell’assistenza dei propri familiari anziani o disabili gravi, ricoverati in strutture protette. Come si sa, i Comuni “invitano” i parenti degli ospiti a sottoscrivere l’impegno di rimborsare le spese di ricovero e, sulla base di tale impegno, provvedono poi ad emettere fattura.
In passato, Confconsumatori approfondì la questione, su richiesta di alcune famiglie, arrivando alla conclusione che la normativa in vigore non consente all’ente erogatore del servizio assistenziale di ripetere le somme spese per l’assistenza.
La sentenza risale allo scorso maggio ma costituisce un “precedente” importante per altri casi al vaglio del giudice civile.
E a dare ragione all’associazione ci ha pensato il tribunale di Ferrara, risolvendo una controversia sorta fra il Centro Servizi alla Persona del Comune di Ferrara e la figlia di un’anziana signora ricoverata in una Residenza Sanitarie Assistenziali (RSA), cui era stato ingiunto il pagamento della retta di ricovero. E ciò sulla base di una dichiarazione scritta con la quale la donna si era impegnata al pagamento della retta mensile.
Il giudice ha ritenuto che la norma che disciplina la materia non fa venir meno l’obbligo previsto dall’art. 433 del Codice civile a carico dei soggetti indicati (coniuge, figli, genitori…) di prestare gli alimenti in favore del parente che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento; e che l’ente erogatore del servizio assistenziale non può agire nei confronti dei membri del nucleo familiare del ricoverato per la prestazione sociale agevolata.
Per il tribunale di Ferrara, in altre parole, il fatto che il parente dell’anziano (in questo caso, la figlia dell’anziana ricoverata) sia tenuto agli alimenti, non consente all’ente pubblico di agire nei confronti dei parenti.
Il tribunale ha, inoltre, stabilito che quando al parente viene imposta la sottoscrizione dell’impegno a versare in proprio la retta, come spesso accade e come si era verificato in questo caso, vale quanto già disposto dalla Cassazione, che si pronunciò equiparando tale impegno a una promessa unilaterale, che perde efficacia in seguito al recesso di chi ha assunto l’obbligo.
E proprio questo, per il giudice di Ferrara, avrebbe dovuto fare la figlia della signora ricoverata: recedere, inviando una formale disdetta