



Al Presidente del
Consiglio Comunale
di Ferrara
OGGETTO: Emendamenti al regolamento polizia urbana
Art 33 comma 1 lett c) eliminare e sostituire con:
“l’uso degli strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono oltre limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento), ed i limiti differenziali di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, come da tabella B in appendice al presente regolamento.
Art 33 comma 3 (nuovo)
“I servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati, devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all’interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all’allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento).
Art 19 comma 1
Sostituire “salire sui” con “danneggiare i”
Tab. A valori limite assoluti – articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14 novembre 1997
Classi di destinazione |
Limiti di emissione |
Limiti di immissione |
|||
Tempi di riferimento: |
|||||
diurno |
notturno |
diurno |
notturno |
||
I |
Aree particolarmente protette |
45 |
35 |
50 |
40 |
II |
Aree prevalentemente residenziali |
50 |
40 |
55 |
45 |
III |
Aree di tipo misto |
55 |
45 |
60 |
50 |
IV |
Aree di intensa attività umana |
60 |
50 |
65 |
55 |
V |
Aree prevalentemente industriali |
65 |
55 |
70 |
60 |
VI |
Aree esclusivamente industriali |
65 |
65 |
70 |
70 |
Tab.B valori limite differenziali – Articolo 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997 (differenza tra il livello di rumore ambientale – prodotto da tutte le sorgenti esistenti – e il livello di rumore residuo – rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):
Periodo diurno (06:00-22:00): | +5dB(A) |
Periodo notturno (22:00-06:00): | +3dB(A) |
Tab. C valori limite per gli impianti tecnologici – Allegato A, D.P.C.M. 5 dicembre 1997, limitatamente al disturbo provocato all’interno dell’edificio (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell’ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):
servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria) |
35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow |
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) |
25 dB(A) LAeq |
Valentino Tavolazzi
Consigliere comunale