15 Apr, 2007
Il giudice: ”Tavolazzi ha agito nell’interesse pubblico”
Inserito da: PpF In: Ambiente e salute|Servizi pubblici




La motivazione della sentenza contro Hera premia l’ex city manager
“La domanda di risarcimento di Hera, scopo della causa civile intentata contro Valentino Tavolazzi per i suoi articoli su Conchetta del 2004, è infondata”. Il giudice di Ferrara motiva così la sentenza dei giorni scorsi: il danno patrimoniale è da escludere, così come il danno non patrimoniale da reato, in quanto quest’ultimo non sussiste.
Anche il giudice penale di Bologna e lo stesso pubblico ministero, intervenuti nella querela precedentemente sporta da Hera, avevano escluso la diffamazione, reato che il Tribunale di Ferrara non rileva né verso persone fisiche, né verso l’azienda.
Il tono degli articoli viene definito nella motivazione “acceso, con punte appassionate” ma “mai offensivo”.
Inoltre, rileva il giudice, sussiste il “diritto dell’esercizio della libera manifestazione del pensiero”, che rappresenta “uno dei cardini delle società aperte. Nel nostro sistema è riconosciuto e tutelato a livello costituzionale”.
Non vi è dubbio, si legge nella motivazione, che quando “non sono in giuoco interessi personali e vi è un esercizio del diritto di manifestazione del pensiero a tutela di beni pubblici, come la salute” sia proprio tale diritto a meritare “ogni tutela e protezione”.
“In una società aperta, in una debating society – prosegue la sentenza – rispetto alla quale gli articoli in questione e le repliche di Agea rappresentano addirittura un modello positivo, la trattazione di questi argomenti merita di essere tutelata, onde consentire approfondimenti non timorosi delle varie opzioni in giuoco, con una libertà larga di espressione di opinioni, che possono avere una ricaduta positiva sulla salute pubblica”.
Gli articoli di Tavolazzi, secondo il giudice, “oscillano fra la cronaca e l’espressione di una opinione, di una denuncia pubblica”.
“Sussiste chiaro ed evidente l’interesse pubblico – continua la motivazione -. Sembra anzi che in questo caso sia particolarmente meritevole la posizione del convenuto (Tavolazzi, ndr), il quale espone le proprie opinioni chiaramente nell’interesse della salute della collettività, a tutela di uno dei beni pubblici di massimo rilievo”.
“Sussiste chiara la continenza”, inoltre negli articoli di Tavolazzi il giudice “non ha rinvenuto alcun dato falso”, e in ciò confortato dal fatto che anche “il Giudice preliminare di Bologna abbia escluso profili di falsità, con la archiviazione prodotta”.
Riguardo alla condanna di Hera a pagare a Tavolazzi 15 mila euro, oltre alle spese legali, il giudice rileva che “Tavolazzi è stato citato da solo e non con il direttore responsabile del giornale su cui ha scritto, isolandolo anche sotto il profilo delle spese giudiziali e delle strategie difensive” ed evidenzia “la presenza di un processo penale, con il carico di spese conseguenti per l’indagato”.
estense.com – 15 Aprile 2007
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