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21 Ago, 2009

Morti da tumore a Ferrara possibile incidenza dell’inquinamento

Inserito da: PpF In: Ambiente e salute

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di Claudio Maruzzi

00017967-constrain-800x600Quale legale di Medicina Democratica e WWF Italia, nell’ambito di talune vicende giudiziarie passate e in corso, chiedo di poter intervenire in merito all’interessante inchiesta di Valerio Baroncini, pubblicata sul Carlino Ferrara del 19/8 us.
I dati riportati sulla mortalità da tumore a Ferrara sono oggettivamente allarmanti, anzi assolutamente drammatici.
Nessuno, dotato di minimo buon senso, o di una appena sufficiente onestà intellettuale, penso possa sostenere il contrario.


Il problema di fondo, che diventa in un certo senso ” l’alibi ” di molti amministratori pubblici, e il “rifugio strategico” di molti difensori delle società chiamate a rispondere nelle diverse sedi giudiziarie dei danni ambientali e alla salute lamentate dalle diverse parti lese, privati cittadini o associazioni ambientaliste e, talvolta (ma, sinora, raramente, a Ferrara) enti territoriali, è la asserita mancanza di prova del nesso di causalità, ossia della stretta correlazione, tra le morti, o le malattie, e l’inquinamento dell’aria, dei terreni, o delle acque, provocato da chi riversa nell’ambiente sostanze inquinanti.

Il problema è tecnicamente molto complesso e oggetto, sempre, di accese e sofisticate dispute in sede giudiziaria, dove chi fa spesso la differenza sono i consulenti tecnici che le parti in contesa, e i periti nominati dal giudice, mettono in campo di volta in volta nelle diverse sedi giudiziarie.

Quello che mi preme evidenziare in questa sede, al di là delle singolarità delle diverse vicende giudiziarie e non, è che il concetto di “sicurezza ambientale”, che ingloba i concetti di “rischio”, “pericolo” e “danno”, non può non contemplare i principi di prevenzione e, ancor prima, di precauzione.

Non è un caso che, nel Testo Unico dell’Ambiente, in vigore dal 2006, il principio di precauzione preceda quello di prevenzione. La filosofia sottesa all’introduzione del principio di precauzione, di chiara derivazione comunitaria è di alto valore simbolico, etico, ma anche sostanziale.

Si riconosce in definitiva che non basta prevenire un danno od un rischio derivanti da fonti chiaramente suscettibili di produrlo, in base a comprovate leggi scientifiche, ma è doveroso assicurare una tutela anticipata dell’ambiente e della salute dai predetti rischi.

L’operatività del principio di precauzione non interviene solo nell’ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni “gravi e irreversibili”, essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta.

Il principio di precauzione, trova testuale riferimento nel Trattato dell’Unione Europea e la normazione di detto principio è stata stimolata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulla diversità biologica tenutosi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e approvata dalla Comunità Economica Europea con la Decisione del 25 ottobre 1993, che ha riconosciuto il principio di precauzione come diritto e obbligo degli Stati e dalla stessa Commissione dell’Unione Europea nella Comunicazione COM (2000) 1 final del 2 febbraio 2000.

Si legge nel documento che “Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto”.
Nell’ordinamento interno, come detto, il principio di precauzione ha trovato concreta applicazione nel Testo Unico dell’Ambiente all’art. 301. Con la modifica attuata con il decreto leg.vo n. 4/2008 il principio di precauzione è stato poi opportunamente inserito tra le “disposizioni comuni e principi generali” dall’art. 3-ter, che così recita: “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’art. 174, comma 2, del Trattato delle Unioni Europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.

Secondo il legislatore nostrano il principio di precauzione deve essere attuato, assicurando un alto livello di protezione in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, in applicazione dellla predetta norma comunitaria.

E’ importante osservare come la tutela della salute riconosciuta dall’art. 32 della Costituzione deve essere garantita, secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale, anche attraverso la precauzione dai rischi e non soltanto attraverso la repressione di violazioni della salute e l’erogazione di prestazioni sanitarie . Importante a tal proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 399/1996, che riguardava il divieto di fumo passivo nei luoghi di lavoro, ove le residue incertezze scientifiche sulla pericolosità del fumo passivo venivano rese irrilevanti alla luce del principio di precauzione.

Ferrara si trova in un territorio climaticamente svantaggiato, con altissimo tasso di umidità, scarsa ventilazione, posizionato alcuni metri sotto il livello del mare, nel cuore della pianura padana, una delle aree notoriamente più inquinate del mondo, dove insiste da oltre mezzo secolo un area industriale di 300 ettari alle porte della città, vicino alla quale sorge un inceneritore la cui potenzialità è stata recentemente triplicata, una nuova centrale Turbogas all’interno dello stesso petrolchimico, oltre ad un altro inceneritore nell’area del Sant’ Anna. Fino a poco tempo erano attivi l’inceneritore di Via Conchetta, che da più di trent’anni beneficiava di un regime emissivo molto più alto di quelli di nuova generazione e un altro vecchio inceneritore all’interno del petrolchimico. E’ auspicabile pertanto che gli amministratori pubblici locali, anche alla luce di questi dati, informino le proprie scelte al principio di precauzione, in base alle rispettive competenze e responsabilità.

Avv. Claudio Maruzzi – Studio Legale Associato MGTM

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  • Valentino Tavolazzi: Ing. Savini, come le ho scritto sei anni fa, saremmo ben lieti di pubblicare un intero suo articolo nel nostro sito, con la sua completa versione dei
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  • vittorio savini: ,,,aggiungo inoltre che vi è stata un' ORDINANZA del tribunale di Ferrara (artt. 676 C.P.P.) n. 250/2016 del 2 novembre 2016 a firma del giudice Pier

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