



Ferrara 17/01//2011
Al Presidente del
Consiglio Comunale
di Ferrara
OGGETTO: Risoluzione passi carrai
Il Consiglio Comunale di Ferrara
Premesso che
- l’articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 definisce i passi carrabili “manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”;
- l’articolo 36 del DPR n. 610/1996 recita: “Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall’articolo 3, comma 1, punto 37) del codice, rientrino nella definizione dell’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l’apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall’articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93″;
- la Corte di Cassazione (sentenza 8106/2004) ha chiarito che i varchi a raso “postulano per la tassabilità quell’elemento significativo – il rilascio del divieto di sosta – che renda palese e certa la destinazione particolare ed eccezionale dell’area prospiciente, la cui presenza, come si è detto, non è obbligatoria, ma è rimessa alla scelta del soggetto privato“. Al punto 6.3 la stessa sentenza ribadisce come “il riferimento all’autorizzazione, postulata per ogni tipo di varco o accesso dall’art. 22 del codice della Strada, non spiega rilevanza alcuna in ordine alla pretesa tributaria, poiché non rappresenta il titolo giustificativo per la riscossione del tributo che trova, invece, la sua fonte nella condizione […] rappresentata, come si è detto, dall’effettiva occupazione del suolo pubblico“
- la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sui passi carrabili a raso (sentenza 16733/2007) per ribadire che essi non sono soggetti a tassa (o tariffa). Essa ha infatti stabilito che il passo a raso, cioé senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.
Impegna il Sindaco e la Giunta
- ad escludere quanto prima dalla tassazione gli accessi a raso non classificabili passi carrabili ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 e per i quali non sia stata richiesta da parte dei proprietari la concessione di divieto di sosta, apportando le necessarie modifiche al Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico.