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23 Set, 2010

Risoluzione POC

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Gruppo consigliare Progetto per ferrara 

 Ferrara 19/7//2010

 Al Presidente del

Consiglio Comunale

di Ferrara

 OGGETTO: Risoluzione POC

Il Consiglio Comunale di Ferrara

 

Premesso che

 

  • l’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC prescrive che i diritti edificatori delle aree comprese nei Comparti Perequativi di Attuazione, siano definiti dal POC in conformità con le Classi omogenee dei Suoli individuate dal PSC e secondo i criteri definiti nel RUE, strumento urbanistico quest’ultimo, non ancora approvato né adottato dal Consiglio comunale;

 

  • ·  il medesimo articolo stabilisce che il Documento degli Obiettivi del POC, approvato dal Consiglio comunale, deve contenere gli indirizzi generali della programmazione delle opere pubbliche per il periodo interessato dal POC, nonché l’indicazione delle priorità rispetto alle opere pubbliche da finanziare con l’apporto di capitali privati. Pur tuttavia il Documento non indica con precisione la localizzazione e la priorità assegnata dall’Amministrazione, delle dotazioni da realizzare in perequazione dei diritti edificatori;

 

  • le organizzazioni imprenditoriali, nel documento illustrato in commissione terza il 13/7/10, hanno lamentato che “stante le complessità e l’innovazione degli argomenti trattati, i pochi giorni concessi per la valutazione del documento sono ritenuti insufficienti per una analisi approfondita e poco in linea con gli obiettivi di comunicazione delle scelte del piano e di consultazione, espressamente previste dalla legge regionale 20/2000”;

 

  • gli ordini professionali nel documento illustrato durante l’incontro succitato, hanno lamentato “una tempistica troppo breve, legata a scadenze già preventivamente fissate, sicuramente inadeguata all’importanza del tema trattato, come dimostrano del resto i rinvii resisi necessari”;

 

  • il Documento degli Obiettivi del POC non è stato sottoposto a VALSAT, in difformità con quanto prescritto dalla norma regionale. Nel quadro conoscitivo del POC si legge: “Per quanto riguarda lo stato dell’ambiente, si fa riferimento al quadro conoscitivo del PSC, come aggiornato in occasione dell’approvazione.”

L’acronimo VALSAT è stato introdotto dalla L.R. 20/2000 come strumento specifico per la valutazione di Piani territoriali, mentre l’acronimo VAS è stato introdotto dalla direttiva europea del 2001 ed è riferito in generale a Piani e Programmi. Con la L.R.9/08 i due strumenti sono divenuti sovrapponibili, sia come contenuto, sia come procedure.  

La circolare esplicativa regionale stabilisce: “La legge individua nella procedura di valutazione di sostenibilità dei piani (art.5 – VALSAT) lo strumento per valutare le interazioni e gli impatti delle scelte di pianificazione e mitigarne gli eventuali effetti negativi; lo stesso articolo sancisce di monitorare gli effetti e l’efficacia delle azioni dei piani e redigerne periodici bilanci d’attuazione….A tal scopo l’ente procedente predispone una prima valutazione preventiva del documento preliminare e provvede poi alla sua integrazione nel corso delle successive fasi di elaborazione, fino alla approvazione dello strumento di pianificazione. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale sono illustrati in un apposito documento che costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione (art. 5, comma 2)… Dunque non c’è piano senza procedure di VALSAT. I suoi effetti entrano come vincoli, limiti e condizioni per l’attuazione, indirizzi normativi e disposizioni attuative nelle disciplina del Piano.”

La delibera proposta dalla giunta ed in discussione in data odierna, come ricordato, si rifà alla VALSAT del PSC, che tuttavia rimanda alla futura VALSAT del POC per il monitoraggio. Appare dunque opportuno, se non obbligatorio per le ragioni suesposte, sottoporre a VALSAT anche gli obiettivi strategici del POC, i diritti edificatori, i diritti compensativi, fissati dal Documento degli Obiettivi.

Inoltre va ricordato che la norma prevede che la VALSAT è sempre dovuta per piani che interessano zone SIC o ZPS, salvo che i piani non interessino piccole zone a livello locale. Direttamente o indirettamente, in modo positivo o negativo, tali zone vengono interessate dalle trasformazioni territoriali introdotte dal POC, per cui si ritiene cautelativo verificare fin dall’inizio se vi siano “incidenze significative” sui tali siti.

A conferma dell’impostazione suesposta, si riporta quanto contenuto al riguardo nel POC del Comune di Ravenna, che dopo aver approvato il PSC nel 2007 ed anche il RUE, ha completato l’iter del POC, ora avviato a Ferrara, approvandolo ed adottandolo in data 21/6/2010: “Si ritiene di sottolineare come anche per il POC la VALSAT abbia costituito un “processo” formativo che ha posto fin dall’inizio gli obiettivi di sostenibilità ambientale fra gli obiettivi di piano ed ha orientato le scelte del POC, in funzione della sostenibilità ambientale delle trasformazioni territoriali”;

  • il Documento degli Obiettivi del POC non contiene elaborati specifici e schede normative prescrittive, nè schede grafiche di indirizzo, fondamentali per la predisposizione del bando, delle successive proposte progettuali, delle eventuali divisioni in sub comparti e/o stralci da attuarsi nei POC successivi;

 

  • il Documento degli Obiettivi del POC non contiene alcun capitolo programmatico e/o di indirizzo per la qualità, che espliciti il quadro di coerenze (in termini di intenzioni e di esiti attesi-morfologici, funzionali, paesaggistici, etc) posto dal POC alla base dell’attuazione delle trasformazioni da esso indotte e disciplinate, in riferimento al raggiungimento di mirati obiettivi di qualità urbana per le parti di città/territorio comunale coinvolte dalle stesse trasformazioni.

 

  • ·  nel Documento degli Obiettivi del POC non vi è traccia dei tempi e delle procedure da attivare per la trasparenza e la partecipazione, citati nel documento preparatorio al paragrafo “Tempi e Procedure”, che costituiscono la garanzia per la condivisione delle scelte di piano da parte della città (operatori, ordini, cittadini), ai sensi dell’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC e dell’art. 34 della legge regionale 20/2000;

 

  • il Documento degli Obiettivi del POC non contiene un crono programma complessivo, per la verifica della congruenza tra le diverse fasi di formazione degli strumenti urbanistici POC e RUE;

 

  • il Documento degli Obiettivi del POC non fornisce indicazioni, come dovrebbe, in merito alla localizzazione e al dimensionamento delle medie e piccole strutture di vendita, oggetto delle politiche per le aree centrali, interventi che non sono normati dal piano provinciale (POIC);

 

  • il Documento degli Obiettivi del POC elenca i criteri di valutazione per la selezione delle richieste di inserimento nel POC delle aree interessate alla trasformazione, ma non precisa, come dovrebbe, la priorità ed il peso, da attribuire a ciascun criterio;

 

.

Impegna il Sindaco e la Giunta a

 

  • proseguire il confronto con i gruppi consiliari sul Documento degli Obiettivi del POC, in Commissione ed in Consiglio, assumendo il 30/9/2010 come termine ultimo per la votazione del provvedimento.

 

  • ·  ad integrare nel frattempo il Documento degli Obiettivi del POC ed il Quadro Conoscitivo con le parti attualmente mancanti, più quelle che emergeranno dal confronto in Consiglio, in Commissione e con gli operatori.  

 

 

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  • Valentino Tavolazzi: Ing. Savini, come le ho scritto sei anni fa, saremmo ben lieti di pubblicare un intero suo articolo nel nostro sito, con la sua completa versione dei
  • Valentino Tavolazzi: Ing. Savini, come le ho scritto sei anni fa, saremmo ben lieti di pubblicare un intero suo articolo nel nostro sito, con la sua completa versione dei
  • vittorio savini: ,,,aggiungo inoltre che vi è stata un' ORDINANZA del tribunale di Ferrara (artt. 676 C.P.P.) n. 250/2016 del 2 novembre 2016 a firma del giudice Pier

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