12 Mar, 2010
Tar Toscana ha accolto i ricorsi contro inceneritore di Rufina (Fi)
Inserito da: PpF In: Ambiente e salute




IL TAR II sezione (Presidente Dott. Maurizio Nicolosi ed estensore della decisione Dott.Pierpaolo Grauso) ha accolto i ricorsi del Dott.Francesco Giuntini Antinori e dell’Ass.Italia Nostra difesi dagli Avv.ti G.Ceruti, A.Del Re, e L.Manetti. I ricorsi erano diretti ad ottenere l’annullamento degli atti del Dirigente del Servizio VIA della Provincia di Firenze che aveva emesso Pronuncia positiva di compatibilità ambientale ed rilasciato l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) sul Progetto relativo all’Inceneritore “I Cipressi” in Comune di Rufina, Loc.Selvapiana, proposto dalla AER Spa.
Il Tar ha dedicato ampio spazio alle censure sul parere emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Firenze. Per quanto riguarda il procedimento di AIA è stato riconosciuto parzialmente fondato il motivo secondo il quale in area a pericolosità idraulica molto elevata (PAI Regione Toscana)non è stata effettuata alcuna indagine finalizzata alla valutazione dello stato di qualità del suolo, del sottosuolo, e delle acque sotterranee. Inoltre Il Giudice Amministrativo ha ritenute fondate le censure relative alla mancata indicazione nel Provvedimento di AIA e nel relativo allegato tecnico delle quantità autorizzate per ciascuna tipologia di rifiuti conferiti agli inceneritori, nonché la violazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti nella parte in cui fa divieto di avviare l’incenerimento rifiuti tal quali. Sono stati ancora riconosciuti fondati i motivi con i quali i ricorrenti avevano evocato la prescrizione apposta al provvedimento di compatibilità ambientale, in forza della quale presso l’inceneritore di Rufina si sarebbe dovuto realizzato un impianto di pretrattamento finalizzato alla eliminazione degli inerti in aggiunta alla contestuale attivazione di azioni articolate e strutturali per la riduzione a monte di rifiuti, privilegiando così “più blando controllo di tipo visivo demandato all’operatore in fase di scarico dei rifiuti”. IL TAR ha anche accolto i motivi in base ai quali la prescrizione di una rete di teleriscaldamento come opera compensativa per la salvaguardia della qualità dell’aria è rimasta senza seguito. Anche nel procedimento di AIA il Tar ha censurato il parere “orientativo” della Soprintendenza e non seguito dalla realizzazione degli elaborati richiesti. “Le lacune e i vizi –recita la sentenza- da cui è affetto il parere sulla compatibilità paesaggistica, pronunciato in sede di autorizzazione integrata , non solo fanno escludere che nella specie possa essersi prodotto alcun effetto sanante, ma determinano l’illegittimità altresì della procedura di VIA” .
Le Associazioni Italia Nostra, Valdisieve e il Dott. Francesco Giuntini Antinori esprimono grande soddisfazione per la sentenza con cui oggi il Tar Toscana accoglie i motivi che stanno alla base del nostri ricorsi . Non solo dà ragione a quello che andiamo dicendo ma – cosa ben più importante – rende giustizia a questo territorio che tante ne ha già passate, e restituisce all’intera popolazione il grande valore della legalità. Da circa 5 anni ci eravamo chiesti infatti se la legalità fosse ancora un valore condiviso nel territorio, viste le molteplici illegittimità denunciate a più riprese e a causa delle quali non era rimasta altra scelta che adire i giudici amministrativi, gettando una lunga ombra di discredito e sfiducia sul già fragile legame tra cittadinanza e istituzioni. Oggi invece possiamo ribadire come sempre diciamo a gran voce, che la strada della condivisione delle scelte con la popolazione, clamorosamente negata in ogni fase delle procedure impugnate,è in materia ambientale un obbligo di legge a cui le amministrazioni non possono esimersi, e la via più auspicabile per un corretto svolgersi delle procedure richiamate. Quello che abbiamo ottenuto è infatti una vittoria di tutti e a tutti gli attori coinvolti lo dobbiamo: non solo al Comitato e alle Associazioni ma al gruppo di lavoro che ha assistito il collegio di difensori , nel fornire la più ampia consulenza sugli aspetti di competenza e i cittadini cha hanno partecipato attivamente al lavoro svolto- insomma a tutti coloro che vivono concretamente questo territorio contro chi vorrebbe farne una mera terra di conquista. Senza l’apporto di ognuna di queste persone, non avremmo avuto il risultato oggi sperato. Quando la società si divide e in particolar modo la divisione è tra amministratori e cittadini, le conseguenze possono essere solo negative. A chi ancora esprime ambiguità e agita fantasmi di inesistenti emergenze rifiuti e spauracchi vari o ripete luoghi comuni logori come si ostinano a fare gli amministratori locali, ricordiamo per l’ennesima volta che la l’incenerimento dei rifiuti non chiude il ciclo dei rifiuti abbisogna di discariche e trasforma il cielo in discarica incontrollata ; ricordiamo che i paesi più avanzati del mondo hanno abbandonato o stanno abbandonando questi carrozzoni antieconomici e dannosi per la salute e per l’ambiente. Oggi i rifiuti, come le moderne modalità di trattamento ci insegnano, sono materiali che vanno recuperati o riciclati, e chi in un’epoca di crisi economica e scarsità di risorse, vuole bruciarli commette un atto irrazionale e insensato passibile di danni sanitari ed economici nei confronti dell’intera comunità.
Per informazioni
www.http://assovald isieve.blogspot. com/
Sintesi dei ricorsi al TAR Toscana del dott. Francesco Giuntini Antinori
e dell’Associazione Valdisieve sulla procedura di V.I.A. provinciale
del progetto di inceneritore in Rufina (FI)
I primi tre motivi del ricorso sono tali da travolgere alla radice la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) provinciale riguardante il progetto per un nuovo inceneritore di Rufina (Firenze).
Infatti, in base alle normative europea, italiana e toscana, nelle procedure di V.I.A. le decisioni debbono avvenire al termine del procedimento, dopo i pareri delle pubbliche amministrazioni competenti e a seguito delle osservazioni dei cittadini interessati.
In questa procedura, invece, sia gli amministratori provinciali che i funzionari hanno anticipato il giudizio favorevole ben prima che la procedura si concludesse, violando così tutte le regole giuridiche del procedimento e calpestando il principio della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione: in questo modo si è annullata anche la partecipazione democratica del pubblico.
Inoltre, la procedura ha superato di ben 87 giorni il termine tassativo massimo stabilito per la sua durata dalla legge regionale Toscana n. 79 del 1998, art. 18, primo comma. Ora, il termine massimo di durata si ritrova in tutti gli ordinamenti per esigenze fondamentali e insopprimibili di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
La terza censura, in particolare, mette in luce una illegittimità che è superabile solo ripetendo la procedura di V.I.A. e modificando la legge regionale toscana n. 79/1998 (art. 7, primo comma, lettera a e allegato A2 lettera c) che, nell’attuale testo, è incostituzionale perché in conflitto con il principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione.
Infatti, da un lato, la regola fondamentale, anche costituzionalmente sancita, prescrive la più rigorosa imparzialità della pubblica amministrazione e, quindi, assoluta e non condizionata libertà di valutazione e di decisione dei funzionari; dall’altro lato, le normative (leggi nazionali e regionali e statuto della Provincia di Firenze) obbligano i funzionari e i consulenti che ricoprano incarichi dirigenziali ad attuare gli obiettivi e ad eseguire le direttive degli organi di direzione politica che nel caso concreto, hanno già anticipato –pubblicamente- l’esito favorevole della pronuncia di compatibilità ambientale provinciale quando ancora non erano pervenuti i pareri degli enti pubblici e le osservazioni dei privati.
L’inceneritore prospettato per Rufina- con un clamoroso, evidente travisamento dei fatti- viene presentato dalla proponente e accettato dalla Provincia come ampliamento dell’impianto esistente in Rufina, risalente agli anni settanta del secolo scorso.
Numerosi fattori –che nel ricorso sono elencati in specifico dettaglio- dimostrano, invece, che si tratta oggettivamente e incontrovertibilmen te di un impianto nuovo: così, ad esempio, la previsione dell’abbattimento completo delle strutture esistenti del vecchio inceneritore e la espressa, totale volontà di non utilizzare, neppure in parte, componenti, macchinari, attrezzature dell’impianto esistente. “Nuovo” è definito l’impianto anche nella relazione tecnica al progetto definitivo e in altri documenti ufficiali di pubbliche amministrazioni.
Trattandosi, quindi, di impianto nuovo, lo stesso è soggetto a norme, come, l’art. 13, comma 2, lett. e, per le quali era obbligatoria a tutti gli effetti l’indicazione –viceversa omessa- da parte della proponente di alternative sia di localizzazione sia di tipologia impiantistica nonché della cosiddetta “opzione zero”.
Il progetto dell’inceneritore di Rufina è anche in contrasto con il Piano territoriale di coordinamento provinciale e con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto l’area di ubicazione del nuovo inceneritore rientra tra quelle individuate come “invarianti strutturali a valenza ambientale” aventi valore di vincolo assoluto: la deroga -prevista per l’insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti, come le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani- poteva essere ammessa solo in seguito a specifiche indagini geognostiche e idrogeologiche idonee ad accertare situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde. Negli atti della procedura non esiste traccia di tali indagini. Pertanto la Provincia avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della procedura.
Nel corso del procedimento è stata introdotta una modifica progettuale “sostanziale” consistente nella previsione del conferimento all’inceneritore di una quota di rifiuti “tal quale” ossia indifferenziati senza ulteriori trattamenti. Benché la Conferenza di servizi avesse espressamente riconosciuto “sostanziale” tale variante, l’autorità provinciale non ha dichiarato –come avrebbe dovuto- l’improcedibilità della VIA.
Alle sedute della Conferenza di servizi del 5 aprile 2007 e del 25 settembre 2007, in base alla normativa sulla trasparenza (art. 14 e 14 ter legge 241/1990) dovevano essere convocate tutte le amministrazioni pubbliche interessate comprese quelle in cui si prevedono interventi “connessi” all’inceneritore (art. 8 legge regionale Toscana 79 del 1998) come discariche e impianti di trattamento e di selezione. Dei 13 Comuni interessati soltanto 3 sono stati convocati e pertanto la procedura anche per questo è invalida.
Una norma europea fondamentale -recepita anche nel nostro ordinamento con l’art. 10 della legge 241/1990, con l’art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 e con l’art. 29 del decreto legislativo 152/2006- stabilisce che le osservazioni presentate dai privati (e, nel nostro caso, dai ricorrenti) debbono essere oggetto di considerazione e valutazione nel giudizio finale di compatibilità ambientale, ma tale obbligo non è stato osservato, con la conseguenza che la procedura è illegittima. La partecipazione popolare è infatti considerata un momento essenziale, fondamentale di democrazia diretta che, oltre ad avere un valore politico primario, comporta un adempimento sanzionato giuridicamente.
Il soggetto ricorrente ha presentato una copiosa mole di osservazioni, e una tra queste di notevole rilevanza sociale ed umana sugli effetti esiziali che, secondo la letteratura scientifica internazionale, le polveri più sottili cagionano alla salute dell’uomo e all’ambiente: è dimostrata l’insorgenza di tumori, affezioni cardiovascolari e malformazioni congenite.
Tali osservazioni non sono state prese in considerazione dalla Provincia: tanto più gravi le illegittimità in quanto la parte ricorrente aveva partecipato formalmente al procedimento a norma della legge 241/1990.
In seguito ad un parere di ARPAT la Provincia aveva chiesto integrazioni sulla necessità di incrementare l’efficienza degli impianti di filtrazione, ma il proponente non forniva risposte su alcuni aspetti essenziali e il parere della Commissione VIA, come pure la successiva determinazione dirigenziale, non rilevava le carenze incorrendo nel vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La società Publiacqua spa, al fine di esprimere le proprie valutazioni e il suo parere, chiedeva insistentemente di sapere il fabbisogno di acqua potabile e l’indicazione degli scarichi finali delle acque reflue. In assenza di questi dati la società Publiacqua avrebbe dovuto sospendere il parere o quanto meno astenersi, mentre ha votato favorevolmente nella conferenza di servizi del 25 settembre 2007: di qui l’assoluta contraddittorietà tra le due manifestazioni di volontà.
La proponente del progetto, richiesta dalla Provincia di indicare la fonte del materiale inerte suddiviso per i due flussi di conferimento (da rifiuti solidi urbani selezionati e indifferenziati) , non indicava né la fonte né la possibilità di realizzare un pre-trattamento finalizzato alla riduzione o alla eliminazione dell’inerte; sul punto, la proponente pervicacemente non specificava la percentuale di eliminazione degli inerti da parte dell’impianto di pre-selezione di Terranuova Bracciolini.
La procedura continuava benché non fosse oggettivamente possibile valutare l’effettivo contenuto di inerti nella frazione combustibile destinata all’incenerimento.
Se la Provincia avesse rispettato la norma di cui all’art. 16 della legge toscana 79/1998, avrebbe dovuto non procedere all’ulteriore corso del procedimento, ma, al contrario, non ha compiuto questo atto dovuto ed inoltre nella conferenza di servizi del 25 settembre 2007 la P.O. Gestione rifiuti, contraddittoriament e votava a favore della pronuncia di compatibilità ambientale.
Nel corso della procedura la Direzione dei rifiuti della Provincia eccepiva che non erano stati considerati dalla proponente i benefici della riduzione dei rifiuti all’origine, che l’analisi presentata dalla stessa era in contrasto con gli obiettivi nazionali in tema di gestione dei rifiuti e, infine, che non erano state indicate le conseguenti azioni migliorative invitando la proponente ad un’ulteriore integrazione “in fase di autorizzazione A.I.A.”.
Senonché la pronuncia di compatibilità ambientale, come pure il successivo atto dirigenziale, non potevano essere emessi in mancanza di integrazione da parte della proponente nell’ambito della procedura di V.I.A.
La Direzione P.O. Energia della Provincia richiedeva alla proponente i dati sui consumi dei bruciatori ausiliari necessari nella fase di avviamento dell’impianto e in quelle di transitorio termico per cui non era presente un bilancio energetico globale dell’impianto.
Agli atti della procedura non esiste traccia della relazione richiesta sui consumi energetici e sul bilancio energetico globale.
In presenza di una così vistosa carenza su un aspetto essenziale quale quello dei consumi energetici, la Conferenza dei servizi del 25 settembre 2007, anziché sospendere ogni determinazione, emetteva pronuncia di compatibilità ambientale incorrendo così in un eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Firenze, Prato e Pistoia, dopo aver definito “di elevate qualità paesaggistiche” il sito prescelto per la realizzazione del nuovo impianto e dopo aver evidenziato che il progettato impianto appariva di dimensioni considerevoli, poneva ulteriori richieste integrative documentali che non venivano adempiute dalla proponente: infatti la stessa presentava una soluzione di progetto definitivo in cui rimanevano inalterate le dimensioni di massimo ingombro planimetrico. E nella conferenza di servizi conclusiva la Soprintendenza, nonostante le numerose carenze istruttorie, esprimeva parere “orientativamente favorevole”, e, contraddittoriament e, rinviava la valutazione definitiva ad una futura presentazione di elaborati.
Inoltre nel verbale della medesima Conferenza di servizi conclusiva appare l’ulteriore contraddizione dell’ammissione che comunque vi sarà un “impatto residuo a carico della componente paesaggio, in ragione degli impatti derivanti dall’introduzione di nuovi volumi e ingombri fisici”.
L’unanimità dichiarata dalla stessa Conferenza è contraddetta da altri comportamenti amministrativi di alcuni partecipanti.
Così i pareri espressi da ANAS, Soprintendenza e ARPAT non sono definitivi in quanto rinviano tutti alla presentazione di successivi studi ed elaborati; il parere del Sindaco di Rufina è dichiaratamente negativo “dal punto di vista politico” che è per l’appunto il parere che compete agli amministratori. Pertanto la pronuncia positiva di compatibilità ambientale espressa all’unanimità dalla Conferenza dei servizi conclusiva è manifestamente in contrasto con la formulazione di pareri non definitivi, o negativi o perplessi di alcuni soggetti partecipanti alla stessa.
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I ricorsi –che recano gli stessi motivi di diritto salvi gli adattamenti necessari- sono stati predisposti dagli avvocati Andrea Del Re, Gianluigi Ceruti e Luca Manetti, i quali si sono avvalsi della collaborazione di un Gruppo di studio formato da Lorenzo Cirri, geologo; Patrizia Gentilini, medico oncoematologo Ospedale di Forlì; Federico Giuntini Antinori Masseti per le relazioni con le pubbliche amministrazioni e i rapporti con i privati; Silvia Giuntini Antinori Masseti per le ricerche di archivio e l’acquisizione della documentazione; Gianfranco Liberatore, ingegnere, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine; Paola Signori, architetto; Alberto Tiziani, ingegnere chimico, professore ordinario presso l’Università di Padova, coadiuvato dall’ing. Dominique Del Genovese.
Sintesi dei 14 motivi Nei RICORSI al TAR TOSCANA relativi alla procedura di A.I.A.
Di seguito si elencano i motivi della procedura di AIA che sono comuni nei ricorsi presentati daLL’ Associazione Valdisieve, da Italia Nostra-onlus, da Giuntini A.F.:
1.- la Provincia di Firenze, nella persona dell’Assessore ha anticipato l’esito del procedimento AIA, prima ancora che lo stesso iniziasse.
2.- Non sono state considerate dall’autorità competente né valutate tutte le osservazioni presentate dai soggetti partecipanti al procedimento ai sensi della legge 241/90.
3.- La proponente era tenuta a presentare il progetto dell’impianto in forma definitiva viceversa ha rinviato la definizione di aspetti progettuali ad una fase successiva a quella dell’eventuale rilascio dell’AIA.
4.- La Provincia di Firenze, nonché gli enti pubblici territoriali chiamati a partecipare alla Conferenza dei Servizi, avrebbero dovuto verificare se gli strumenti di pianificazione e governo del territorio, consentissero la realizzazione di un nuovo inceneritore nella zona indicata dal proponente: ciò non è stato fatto, onde emerge un grave difetto di istruttoria.
4.1 .Per quanto riguarda il PIT (Piano indirizzo Territoriale) ,
la Provincia avrebbe dovuto verificare se l’intervento proposto fosse compatibile con il PIT della Regione Toscana, verifica che si rendeva ancor più necessaria dato che gli atti di pianificazione e governo del territorio e quelli relativi allo specifico settore dei rifiuti non sono stati approvati con una precedente V.A.S. (valutazione ambientale strategica), così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. Toscana 1/2005.
4.2.Per quanto riguarda il P.T.C.P. ( Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze), la Carta dello Statuto del Territorio individua l’area interessata dal progetto del nuovo inceneritore in Comune di Rufina quale “invariante strutturale a valenza ambientale”. Le invarianti strutturali costituiscono elementi del territorio da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile (ai sensi dell’art. 4 della l.r. Toscana n. 1/2005);
Nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, le invarianti strutturali a valenza ambientale costituiscono “fattori escludenti” (“fattori escludenti” hanno valore di vincolo assoluto) ai fini della localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Il suddetto fattore escludente (invarianti strutturali a valenza ambientale) era già stato evidenziato nella scheda relativa all’inceneritore esistente in Comune di Rufina (quello vecchio, per intenderci) contenuta nell’atto deliberativo della Giunta provinciale di Firenze n. 374 del 9 luglio 1998, scheda che è di poche settimane successiva all’approvazione del P.T.C.P.,
5.Inoltre, sempre con riferimento al P.T.C.P., (nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si adottano quattro classi di vulnerabilità ), l’area oggetto dell’intervento ricade in classe E, vulnerabilità elevata: la falda della pianura alluvionale ha basso spessore e mostra un’alta permeabilità del terreno di copertura. Per tale classe «dovrà essere evitato l’insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di R.S.U., stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, depositi di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami etc.» (“Lo statuto del territorio – La protezione idrogeologica” , p. 4 – )…Deroghe a queste limitazioni possono essere ammesse solo in seguito a specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine deve essere misurata la permeabilità di livelli posti al di sopra dell’acquifero, calcolando sperimentalmente il “tempo di arrivo” di un generico inquinante idroveicolato.»
(“Lo statuto del territorio – La protezione idrogeologica” , p. 6).
La Direzione della Provincia competente per la gestione del PTCP, nel suo parere del 26 giugno 2008, aveva rilevato che il piano territoriale di coordinamento aveva previsto che in zone ad alta vulnerabilità degli acquiferi, per la realizzazione di qualsiasi intervento, sarebbero state necessarie “specifiche indagini geognostiche ed idrogeoliche” per accertare “situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde (…)”, in sede di conferenza di servizi e nell’atto autorizzativo impugnato non appare esservi riferimento alcuno ad un tale studio.
La previsione della realizzazione del nuovo inceneritore è, altresì, illegittima in quanto:
ricade in un’area classificata dal P.A.I. (Piano di stralcio Assetto Idrogeologico) (D.P.C.M. 6 maggio 2005) a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4 );
ricade tra le aree potenzialmente esondabili in prossimità dei corsi d’acqua (golene), necessarie per eventuali interventi di regimazione idraulica tesa alla messa in sicurezza degli insediamenti (ambito B di cui alla delibera del Consiglio regionale della Toscana 230/94 ).
6.- Il procedimento di AIA è fondato su un presupposto del tutto errato: non si tratta dell’ampliamento di un impianto esistente, come sostenuto da AER S.p.a.,e indicato negli atti della procedura, bensì della realizzazione di un nuovo impianto.
La dizione “ampliamento” non è soltanto un travisamento dei fatti verbale, ma è anche lo stravolgimento sostanziale di una realtà oggettiva, come peraltro si evince da più elementi concordanti e incontrovertibili:
(a)l’inceneritore proposto per Rufina (per intenderci quello nuovo) è stato dimensionato per una capacità di trattamento di 9,42 t/h (226 t/d) di combustibile con p.c.i. di 2.700 kcal/kg. La quantità annua di rifiuti trattati è prevista pari a 68.500 t/a (1). L’impianto esistente dal 1974 ha un conferimento medio di 30 t/d ed opera con rifiuti aventi un p.c.i. medio di 2.350 kcal/kg per una capacità complessiva di incenerimento pari a circa 10.000 t/a . L’incremento della potenzialità di incenerimento annuale del nuovo impianto rispetto all’attuale è quindi stimabile in circa il 580%, un valore che appare troppo elevato per essere considerato come ampliamento produttivo di un impianto industriale;
(b)che si tratti di un nuovo inceneritore e non dell’ampliamento dell’impianto preesistente è confermato anche dal mutamento della superficie e della volumetria della nuova struttura (la superficie coperta di quello attuale è di mq 337, mentre quella del nuovo impianto dovrebbe essere di mq 4628 e che l’altezza massima attuale è di m 19,40 mentre quella nella nuova raggiungerebbe m 34,20). La realizzazione del nuovo manufatto edilizio comporta la demolizione del precedente e la sua ricostruzione con una disposizione planivolumetrica e con una sagoma del tutto diverse da quelle precedenti, con impegno di nuovi suoli e la creazione di un carico urbanistico diverso.
(c)con l’opera proposta si prevede l’abbattimento completo delle strutture in essere e non si contempla l’utilizzo / potenziamento / ammodernamento, neppure in parte, di componenti, macchinari, attrezzature impiantistiche esistenti. Da un punto di vista impiantistico non si può considerare ampliamento un intervento che comporta la rimozione completa della parte esistente;
(d)nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, emesso in data 3.10.2007 sono stati richiesti «approfondimenti degli aspetti riguardanti i rapporti, anche in sede di cronoprogramma esecutivo, tra la prevista nuova opera e le costruzioni attualmente esistenti
che si intendono demolire, in modo da dimostrare chiaramente che trattasi di ampliamento e non di edificazione ex novo.»
Infine, trattandosi di un nuovo impianto, e non di un ampliamento, AER S.p.a. e la Provincia di Firenze avrebbero dovuto dimostrare la sua non delocalizzabilità , secondo anche quanto indicato dal parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno del giugno 2006. Nel suddetto parere si legge infatti: «le norme di attuazione del PAI, all’art. 6, lettera d), consentono gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili purchè siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare od eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile fatta salva l’acquisizione del parere favorevole dell’Autorità di Bacino.».
Oltre alla non delocalizzabilità dell’impianto, dunque, AER S.p.a. avrebbe dovuto dimostrare anche il non incremento del carico urbanistico introdotto dalla nuova opera. Anche tale richiesta è rimasta inevasa.
Mancanza resa ancor più grave perché la realizzazione dell’opera non è giustificabile neppure in base a considerazioni economiche. Ci si chiede qual è infatti il vantaggio di costruire un nuovo impianto che avrebbe una vita di circa 30 anni al quale non viene data la giusta localizzazione: nessun imprenditore avveduto trasferirebbe i rifiuti da Terranuova Bracciolini a Rufina per poi rinviare le ceneri a Figline Valdarno.
7.L’ultimo progetto presentato da AER S.p.A. prevede che il nuovo edificio sia ubicato anche sull’area su cui attualmente si trova l’inceneritore da abbattere. La Provincia di Firenze avrebbe dovuto imporre la dismissione del vecchio inceneritore e la bonifica ambientale del sito come condizione, cronologicamente antecedente, alla realizzazione del nuovo impianto. L’autorizzazione nella parte dove omette ogni richiamo a tale condizione è dunque perplessa e denota, in ogni caso, profili di illogicità ed irragionevolezza. È evidente che l’omissione deriva dal fatto che la Provincia ha cercato in ogni modo di “mascherare” la realizzazione di un nuovo impianto con un semplice ampliamento dell’esistente.
8. L’intento previsto dal Piano Industriale dell’ATO 6 per la nuova linea dell’inceneritore di Rufina è quello di smaltire una frazione di rifiuti che hanno già subito un trattamento di selezionamento. .
Nelle stime del Piano Industriale,
– 22.500 t/a saranno in particolare costituite dalla quota di sovvallo secco generata dal trattamento, presso Casa Rota, dei rifiuti indifferenziati conferiti dal territorio dell’ATO 6 (in particolare, dalla Valdisieve e Altovaldarno Fiorentino),
-41.500 t/a saranno costituite da sovvalli secchi generati dal trattamento, sempre presso Casa Rota, di rifiuti indifferenziati provenienti da aree extra ATO 6.
Tale enunciazione significa che l’intento è quello di conferire al nuovo impianto di Rufina esclusivamente rifiuti urbani pretrattati, dato che nessun accenno viene fatto alla possibilità di incenerire altre tipologie di rifiuti.
Tuttavia, nella descrizione del ciclo produttivo della Sintesi non tecnica AIA, a pag. 15, si legge: “Il futuro impianto avrà elevato contenuto innovativo e porrà fra i suoi obiettivi la valorizzazione, il trattamento e lo smaltimento sia di frazione combustibile derivante da selezione di RSU, sia RSU da raccolta differenziata, sia altri rifiuti assimilabili agli urbani quali speciali, cimiteriali e altre tipologie selezionate ed autorizzate di rifiuti assimilabili agli urbani.”
Pertanto si deduce con chiarezza che la proponente intende incenerire, oltre alla frazione combustibile secca di RSU, anche altre tipologie di rifiuti, definiti “tal quale”, non contemplate né dal sopra menzionato Piano industriale di gestione dei rifiuti, né dal progetto iniziale descritto nel SIA.
Si profila quindi l’introduzione nel progetto di una modifica sostanziale circa la tipologia dei rifiuti conferiti all’impianto: infatti, mentre nel S.I.A. tutto il rifiuto destinato all’incenerimento proveniva da un trattamento di preselezione, quindi bonificato dalle sostanze pericolose, nella suddetta dichiarazione della documentazione AIA si scopre che una parte non quantificata dei rifiuti in ingresso sarebbe costituita da un rifiuto di composizione merceologicamente diversa e potenzialmente più pericolosa per la salute delle popolazioni, per gli ecosistemi e per l’economia, in contrasto con il Piano Industriale di Gestione dei Rifiuti.
9. Il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, stabilisce al comma 3, lettera a) dell’art. 4, che le autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di incenerimento devono, in ogni caso, indicare esplicitamente le quantità autorizzate per le singole categorie dei rifiuti. La suddetta disposizione imponeva sia ad AER S.p.a. sia alla Provincia di Firenze di indicare le quantità per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto dell’attività di incenerimento:
Sia nell’atto dirigenziale n. 3685 del 02/10/2008 emesso dalla Provincia di Firenze, che nell’allegato 1 (“Allegato Tecnico) del medesimo atto, non vi è alcuna traccia di indicazione delle quantità autorizzate per le singole tipologia di rifiuti . Non solo emerge la violazione di legge denunciata, ma detta omissione rappresenta evidentemente anche un difetto di istruttoria ed un grave travisamento dei fatti nella misura in cui la mancata indicazione delle quantità per ciascuna tipologia di rifiuto incide sulle emissioni in atmosfera e su tutte le altre valutazioni obbligatorie per legge sugli effetti ambientali dell’incenerimento di rifiuti. L’omissione è grave e non potrà essere sanata ex post, in quanto, una volta individuate le quantità delle singole tipologie di rifiuto, sarà necessario ripetere tutta l’istruttoria, non solo quella relativa al procedimento di AIA, ma anche quella relativa alla VIA.
10.Tra le prescrizioni contenute nell’allegato all’atto dirigenziale n. 3550 del 24/10/2007, con il quale veniva espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto all’esame, figurava alla lettera h) del punto 1 la condizione che fosse posto in essere, sia per il materiale proveniente dall’impianto di preselezione di Terranuova Bracciolini, sia “soprattutto per i rifiuti provenienti dall’area Valdisieve,” un impianto di pretrattamento finalizzato all’eliminazione del materiale inerte, e si aggiungeva di “… attivare contestualmente una metodica ed una serie di azioni articolate e strutturali per la riduzione a monte di tale materiale”. Detta prescrizione era motivata dalla necessità, più volte ribadita durante la fase di istruttoria della procedura VIA, di eliminare a monte l’elevata frazione di materiale inerte che la proponente aveva ed ha previsto presente nei rifiuti in ingresso all’impianto di incenerimento.
Durante la prima seduta del 17 gennaio 2008, la Conferenza dei Servizi convocata per l’istruttoria AIA richiedeva alla proponente di fornire ulteriori chiarimenti sul controllo dei rifiuti in ingresso ad integrazione della documentazione progettuale fino ad allora presentata. La Conferenza dei servizi, nel fare riferimento alla prescrizione dianzi citata, ha completamente omesso di ricordare l’oggetto centrale della condizione prescrittiva stessa ossia la realizzazione di un impianto di pretrattamento per i rifiuti in ingresso. In assenza di tale impianto, i rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata verrebbero bruciati nel nuovo inceneritore nello stato “tal quale”, vale a dire senza alcuna garanzia di eliminazione delle potenziali componenti ad alto rischio inquinante (come batterie, vernici, solventi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc..).
AER S.p.A. dichiara che baserà il controllo delle settantamila tonnellate di rifiuti previsti in arrivo ogni anno, sulla base visiva (!) del carico dei camion (in caso di mezzi aperti, ma i camion per la raccolta dei rifiuti dai cassonetti sono chiusi!), fermando lo scarico dei rifiuti in fossa durante il ribaltamento del cassone (si provi a pensare come sia possibile riconoscere nella valanga dei rifiuti che scende da un cassone in ribalta oggetti pericolosi di piccole dimensioni come secchi di vernice, batterie, apparecchi elettrici e soprattutto come sia possibile fermare la discesa dei rifiuti!!!), a ricaricare il rifiuto indesiderato con una benna da tre metri cubi sul camion (si immagini come si può andare a prendere una batteria, per esempio, mescolata ad una montagna di rifiuti con una benna a polipo capace di contenere una tonnellata e mezzo di rifiuti e riportarla nel camion della spazzatura!) e addirittura – l’apoteosi del ridicolo – andare a prelevare sempre con la benna il rifiuto pericoloso dopo averlo rimescolato con tonnellate di altri rifiuti e caricato sulla linea di trasporto al forno.
La Conferenza di servizi non ha rilevato alcunché ed è rimasta così insoddisfatta la richiesta iniziale di dotare l’inceneritore di un impianto di pretrattamento, di assicurare la riduzione della frazione di materiale inerte e di garantire un efficace sistema di allontanamento dei rifiuti pericolosi, che tra l’altro non rientrano tra le categorie autorizzate per l’impianto in esame.
Le carenze istruttorie su un aspetto di rilevanza essenziale anche ai fini igienico-sanitari sono reiterate, palesi, gravi ed avrebbero dovuto portare, già di per sé sole al diniego dell’autorizzazione.
11. Con nota del 27 giugno 2008, la P.O. Gestione rifiuti della Provincia di Firenze faceva notare che “l’utilizzo della fossa rifiuti per il duplice uso di stoccaggio ai fini dell’alimentazione del forno e come stazione di trasferimento desta qualche dubbio in relazione alla vigente normativa. Si ritiene infatti che una volta nella fossa non sia opportuno rimuovere i rifiuti, a meno che non debbano essere effettuati interventi di manutenzione straordinaria e non programmabile che interessino la fossa stessa. Per le fasi di fermo prevedibili, il servizio di raccolta può essere organizzato per il diretto conferimento agli impianti di destinazione alternativi” .
Dal verbale della seduta della Conferenza dei servizi del 30 settembre 2008 viene incredibilmente accettata la volontà della proponente, secondo cui la fossa “… funzionerà temporaneamente da stazione di accumulo e trasferimento dei rifiuti raccolti sul territorio solo in occasione di fermi prolungati dell’impianto” . In tal modo si stravolge la richiesta iniziale della P.O. Gestione Rifiuti
12. Al termine dell’istruttoria della procedura di VIA, (punto f dell’allegato all’Atto Dirigenziale n. 3550 del 24/10/2007), l’autorità competente aveva individuato, quale misura compensativa per il mantenimento della qualità dell’aria, la realizzazione di una rete di teleriscaldamento a servizio dei Comuni di Rufina, Pontassieve e Pelago, grazie alla quale si sarebbe teoricamente potuto sostituire parte degli impianti termici residenziali e pubblici esistenti evitando di conseguenza parte delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti gassosi derivanti dalla combustione come ossidi di carbonio e di azoto. Aggiungeva inoltre che nel caso in cui la realizzazione della rete del teleriscaldamento non si fosse dimostrata sufficiente per il mantenimento dell’attuale qualità dell’aria – giacché lo studio sulla effettiva compensazione della qualità dell’aria presentato da AER S.p.a. non risultava adeguato – la proponente avrebbe dovuto provvedere ad adeguare l’altezza del camino “in modo tale che la dispersione degli inquinanti sia soddisfacente” . Si deduce conseguentemente che, in assenza del teleriscaldamento, la dispersione degli inquinanti è ritenuta insoddisfacente.
La proponente ha prodotto un documento, sottoscritto in data 18 giugno 2008 insieme ai rappresentanti dei tre Comuni interessati, intitolato “Protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento tra: AER S.p.a., Comune di Pelago, Pontassieve e Rufina”, ma l’unico obiettivo che si rinviene nell’accordo riguarda solo e unicamente la “realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica” per la rete di teleriscaldamento e non la realizzazione della rete stessa.
Durante la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (27 giugno 2008) la prescrizione (sull’accordo per la realizzazione del teleriscaldamento) veniva di fatto commutata nella richiesta che venisse prodotto lo studio di fattibilità tecnico-economica della rete di teleriscaldamento stessa. In sostanza si passava dalla richiesta di una misura compensativa a quella della consegna, di uno studio di fattibilità che presumibilmente potrebbe dare esito negativo alla realizzazione della misura medesima, Tale studio addirittura è da presentarsi dopo concessione dell’autorizzazione, dato che i termini previsti sono sei mesi a partire dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intesa, quindi oltre il termine fissato dalla Conferenza dei Servizi di giugno 2008 per la convocazione della successiva seduta, che si dichiarava essere quella finale della procedura di AIA.
La Conferenza di Servizi in occasione della seduta finale del 30 settembre 2008, pur non avendo ricevuto alcun riscontro circa l’effettiva fattibilità della rete di teleriscaldamento anziché negare l’autorizzazione per mancato rispetto di una delle fondamentali prescrizioni imposte all’inizio della procedura istruttoria, si pronunciava inspiegabilmente per la concessione dell’autorizzazione rinviando la valutazione di ulteriori sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto alla fase di progettazione esecutiva dell’inceneritore.
La proponente si è unicamente dichiarata disponibile ad attivarsi per l’installazione di pannelli solari termici e per l’individuazione di non meglio identificati “sistemi di combustione e trattamento [di che cosa?, ndr] che presentino caratteristiche ambientali migliorative [rispetto a che cosa? ndr] in collaborazione con i produttori”.
In conclusione, al termine della procedura AIA non è stata rispettata la prescrizione prevista nell’autorizzazione VIA, non è stato presentato uno studio sui dati di compensazione delle emissioni inquinanti per garantire il mantenimento della qualità dell’aria, non è stata fornita alcuna garanzia di realizzazione di un’opera compensativa, non è stato imposto un valore all’altezza del camino.
13. Il tema è il contrasto del progetto del nuovo inceneritore con i valori paesaggistici che caratterizzano da sempre l’area dove la Provincia ed AER intendono realizzare lo stesso impianto.
La scelta della localizzazione dell’inceneritore esistente nella sua sede attuale, dal punto di vista paesaggistico, aveva già sollevato gravi perplessità in occasione di alcune proposte di modifica dell’esistente inceneritore, come evidenziato in una nota inviata nel 1991 al Comune di Rufina dalla Commissione Beni Ambientali Alto Mugello – Mugello – Val di Sieve, in cui si fornivano indicazioni sulla permanenza “auspicabilmente breve” del manufatto in quel luogo, ma tali indicazioni sono state completamente disattese nel momento in cui si è ipotizzato di realizzare nello stesso sito un impianto del tutto nuovo.
Fatto questo rilievo preliminare, veniamo ad esaminare l’atteggiamento della Soprintendenza.
In data 5 giugno 2006 la Soprintendenza nel suo parere allegato al procedimento di VIA affermava
-che:“Il sito prescelto per la realizzazione del nuovo impianto di incenerimento possiede elevate qualità paesaggistiche soprattutto in relazione alla confluenza della valle fluviale della Sieve e delle colline che la fiancheggiano, tra Rufina e Pontassieve, dove nei secoli l’opera dell’uomo ha modellato l’ambiente naturale creando un paesaggio tra i più tipici e meglio conservati del territorio toscano a est di Firenze [tale affermazione avrebbe dovuto comportare un parere negativo in ordine alla realizzazione del nuovo inceneritore] ;
-che “le dimensioni del progettato impianto di incenerimento sono ragguardevoli e richiedono necessariamente l’attento studio della configurazione architettonica esterna. AER S.p.a. ha dato risposta presentando una soluzione in cui sono rimaste inalterate le dimensioni di massimo ingombro planimetrico (larghezza di m 37,80 e lunghezza di m 103,00), mentre l’altezza massima passava da m 36,60 a m 32,15 con il camino per l’espulsione dei fumi alto non più di m 49,90, bensì di m 62,00. [È evidente che il giudizio negativo non poteva in alcun modo cambiare].
Successivamente, nel febbraio 2007 la Soprintendenza, ha chiesto nuovamente un “adeguato inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico” . AER S.p.a. ha presentato una soluzione nell’agosto 2007 per cui l’unico modo per rendere l’inceneritore, in qualche misura, accettabile fosse quella di “nasconderlo” interamente dietro un rivestimento superficiale che potesse essere in grado di “mimetizzarlo” , realizzando in pratica una specie di “carter” costituito da piante rampicanti. Sono previsti alcuni giardini pensili [viene però da chiedersi come possano alberi di vario tipo, con altezza variabile compresa fra m 7 e m 12,50 circa, trovare posto in vasche di terra profonde poco più un metro].
A seguito di quest’ultima proposta progettuale, la Soprintendenza, nel parere presentato a giugno 2008 in sede di AIA, nonostante i numerosi interrogativi che l’ultima soluzione lascia senza risposta e nonostante le omissioni istruttorie, avalla definitivamente il progetto presentato e lascia aperta la possibilità d’introduzione di modifiche indefinite e di nuove soluzioni non valutabili ex ante. Ciò evidentemente è sintomo di grave perplessità e di rinuncia da parte della Soprintendenza a svolgere concretamente ed efficacemente i suoi compiti di controllo del rispetto dei vincolo paesaggistico e di tutela del paesaggio.
14. Da ultimo, riprendendo quanto denunciato nel motivo sub B. 2., punto c), in ordine alla mancata considerazione delle osservazioni proposte dall’Associazione, preme censurare più specificatamente l’assenza di ogni e qualsiasi approfondimento istruttorio relativo all’incidenza dell’incenerimento dei rifiuti sulla salute.
Il ricorrente, nelle sue osservazioni, basandosi su documentazione e testi scientifici, ha evidenziato i seguenti aspetti che avrebbero dovuto indurre la Provincia di Firenze a non autorizzare oggi un nuovo inceneritore:
-recenti studi hanno evidenziato : 1) tassi più elevati di cancri negli adulti e nei bambini e difetti alla nascita intorno agli inceneritori; 2) che l’inquinamento da polveri, specialmente quello da polveri fini (PM2,5) – tipico delle emissioni degli inceneritori – contribuisce in misura rilevante all’insorgenza di patologie cardiache, di cancro del polmone e di una gamma di altre malattie, causando un aumento lineare nella mortalità; 3) che le emissioni degli inceneritori causano, in particolare sugli organismi in via di sviluppo (embrione, feto e neonato), mutazioni genetiche trasmissibili alle generazioni successive;
-la scelta dell’incenerimento dei rifiuti, fra tutte le moderne alternative possibili, risulta la più costosa e la meno rispettosa dell’ambiente e della salute. Sul punto la Provincia di Firenze non ha effettuato alcuna istruttoria (neanche a livello di pianificazione di settore) e nello stesso tempo non ha comparato (neanche sotto il profilo economico) la scelta di realizzare il nuovo inceneritore con le altre soluzioni oggi possibili (trattamento dei rifiuti a freddo, implementazione del ciclo “Riduzione, Riciclo, Riuso e Recupero”, etc.).
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N. 00014/2009 REG.RIC.
N. 00015/2009 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 78 del 2008, proposto da:
Giuntini Antinori Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea
Del Re, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze,
lungarno Archibusieri 8;
contro
Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Francesca De Santis,
Elena Possenti, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura
Provinciale in Firenze, via de’ Ginori 10;
Comunita’ di Ambito – A.T.O. – Toscana Centro, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta Felli,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via delle
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Mantellate 8;
A.N.A.S., Autorita’ di Bacino del Fiume Arno, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono
domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Enel Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Giuliani, presso il cui
studio è elettivamente domiciliata in Firenze, lungarno Colombo 54;
Comune di Rufina, Comune di Pontassieve, Comune di Pelago,
Regione Toscana, Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici,
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze,
Pistoia e Prato, Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua e del
Territorio, Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali,
A.R.P.A.T. Azienda Reg. Protezione Ambientale della Toscana,
A.R.P.A.T. Direzione Sub. Prov. Firenze Sud-Est, Azienda Sanitaria
n. 10 – Firenze, Asl n. 10 Firenze – Gruppo Int. Suap Sona Sud-Est,
Comunita’ Montana della Montagna Fiorentina, Toscana Energia
S.p.A. (gia’ Fiorentina Gas S.p.a.), Enel S.p.a. Divisione Infrastruture
e Reti Area, Publiacqua S.p.a., Provincia di Firenze – Direzione
Generale Sviluppo e Territorio, Ufficio Viabilita’ della Provincia di
Firenze;
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nei confronti di
Ambiente Energia Risorse S.p.a. – A.E.R. S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano
Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze,
viale G. Mazzini 60;
Sul ricorso numero di registro generale 14 del 2009, proposto da:
Associazione Italia Nostra – Onlus, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Ceruti, Andrea
Del Re e Luca Manetti, con domicilio eletto presso lo studio del
secondo in Firenze, lungarno Archibusieri 8;
contro
Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Francesca De Santis
ed Elena Possenti, ed elettivamente domiciliata presso la sede
dell’Avvocatura Provinciale in Firenze, via de’ Ginori 10;
nei confronti di
Ambiente Energia Risorse S.p.a. – A.E.R. S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano
Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze,
viale G. Mazzini 60;
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Ciari, ed elettivamente
domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Firenze,
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piazza dell’Unita’ Italiana 1;
Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, in persona del Ministro
pro tempore, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, in persona del
Soprintendente pro tempore, Autorita’ di Bacino del Fiume Arno, in
persona del Presidente pro tempore, A.N.A.S. S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono
domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comunita’ di Ambito – A.T.O. – Toscana Centro, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta
Felli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via
delle Mantellate 8;
Comune di Rufina, Comune di Pontassieve, Comune di Pelago,
Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua e del Territorio della
Regione Toscana, Direzione Generale Politiche Territoriali e
Ambientali della Regione Toscana, Agenzia Regionale Protezione
Ambiente (A.R.P.A.) – Toscana, Agenzia Regionale Protezione
Ambiente – Toscana Dip. Sub. Prov.Firenze Sud-Est, Asl n. 10 –
Firenze Gruppo Int. Suap Zona Sud-Est, Asl n. 10 – Firenze
Direttore Generale, Anas S.p.a. – Compartimento della Viabilità per
la Toscana, Publiacqua S.p.a., Provincia di Firenze – Direzione
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Generale Sviluppo e Territorio – Direzione Urbanistica e
Pianificazione Territoriale, Provincia di Firenze – Direzione Viabilita’,
Provincia di Firenze – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile,
Provincia di Firenze – Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti,
Provincia di Firenze – Direzione Agricoltura Caccia e Pesca e Risorse
Naturali, Provincia di Arezzo – Presidente;
Sul ricorso numero di registro generale 15 del 2009, proposto da:
Giuntini Antinori Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Gianluigi Ceruti, Andrea Del Re e Luca Manetti, con domicilio eletto
presso lo studio del secondo in Firenze, lungarno Archibusieri 8;
contro
Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Francesca De Santis
ed Elena Possenti, ed elettivamente domiciliata presso la sede
dell’Avvocatura Provinciale in Firenze, via de’ Ginori 10;
nei confronti di
Ambiente Energia Risorse S.p.a. – A.E.R. S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano
Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze,
viale G. Mazzini 60;
Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, in persona del Ministro
http://www.giustizi a-amministrativa .it/DocumentiGA/ Firenze/Sezione% 202/2009/ 20090… 3/4/2010
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pro tempore, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, in persona del
Soprintendente pro tempore, Autorita’ di Bacino del Fiume Arno, in
persona del Presidente pro tempore, A.N.A.S. S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono
domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comunita’ di Ambito – A.T.O. – Toscana Centro, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta
Felli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via
delle Mantellate 8;
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Ciari, ed elettivamente
domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Firenze,
piazza dell’Unita’ Italiana 1;
Comune di Rufina, Comune di Pontassieve, Comune di Pelago,
Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua e del Territorio della
Regione Toscana, Direzione Generale Politiche Territoriali e
Ambientali della Regione Toscana, Agenzia Regionale Protezione
Ambiente (A.R.P.A.) – Toscana, Agenzia Regionale Protezione
Ambiente – Toscana Dip. Sub. Prov.Firenze Sud-Est, Asl n. 10 –
Firenze Gruppo Int. Suap Zona Sud-Est, Asl n. 10 – Firenze
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Direttore Generale, Anas S.p.a. – Compartimento della Viabilità per
la Toscana, Publiacque S.p.a., Provincia di Firenze – Direzione
Generale Sviluppo e Territorio – Direzione Urbanistica e
Pianificazione Territoriale, Provincia di Firenze – Direzione Viabilita’,
Provincia di Firenze – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile,
Provincia di Firenze – Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti,
Provincia di Firenze – Direzione Agricoltura Caccia e Pesca e Risorse
Naturali, Provincia di Arezzo – Presidente;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 78 del 2008:
dell’atto prot. n. 3550 in data 24.10.2007, con il quale il Dirigente
titolare P.O. VIA, AIA, ARIA della Provincia di Firenze ha espresso,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.R.T. 79/1998, giudizio
positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo intitolato
“Ampliamento dell’impianto di incenerimento I Cipressi” – Comune
di Rufina (Fi), proposto dalla Società A.E.R. S.p.a. subordinatamente
al rispetto di prescrizioni;
di tutti gli altri atti presupposti (tra cui il Piano regionale di gestione
dei rifiuti approvato con delibera C.R. n. 14 del 7.04.1998, il Piano
provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’ATO n. 6
approvato con delibera C.P. n. 22 dell’11.02.2002, il Piano territoriale
di coordinamento provinciale approvato con delibera C.P. n. 94 del
15.06.1998, tutti “in parte qua”), inerenti, correlati, collegati e
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derivanti, anche se non nominati, tra cui la determinazione
concordata in data 25.09.2007 della Conferenza di servizi e relativo
verbale, i pareri delle pubbliche amministrazioni e delle società private
concessionarie della gestione di pubblici servizi (Anas S.p.A. e
Publiacqua S.p.A.);
quanto ai ricorsi nn. 14 e 15 del 2009, previa sospensione
dell’efficacia:
dell’atto dirigenziale n. 3685 del 2 ottobre 2008, con il quale la
Provincia di Firenze ha emesso, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005,
l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’ampliamento
dell’impianto di termovalorizzazione “I Cipressi”, contenente, fra
l’altro, “variante allo strumento urbanistico del Comune di Rufina,
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità …”;
di ogni altro atto presupposto, sia del procedimento VIA che del
procedimento AIA, tra cui – tutti “in parte qua” – il Piano regionale
di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio
regionale toscano n. 14 del 07.04.1998 e successive modifiche ed
integrazioni, il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati per l’ATO n. 6 approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale di Firenze n. 22 del 11.02.2002 e successive modifiche ed
integrazioni, il Piano territoriale di coordinamento provinciale
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Firenze n.
94 del 15.06.1998 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano
Industriale dell’A.T.O. n. 6 approvato nell’ultima versione con
deliberazione n. 4 del 18 luglio 2007 – deliberazione G.P. 28 luglio
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2007, n. 254;
di tutti i verbali della Conferenza dei Servizi del procedimento di
A.I.A. e di ogni altro atto correlato, derivato, nominato e non
nominato, compresi i pareri delle pubbliche amministrazioni e delle
società concessionarie della gestione di pubblici servizi indicate
nell’intestazione del presente ricorso, pareri che, specificamente
censurati nel corpo del presente ricorso, hanno contribuito sia alla
determinazione positiva di compatibilità ambientale della Conferenza
dei Servizi nella seduta del 25 settembre 2007, sia al giudizio
favorevole del successivo atto dirigenziale n. 3550 del 24 ottobre
2007, sia alle determinazioni della Conferenza di servizi del 30
settembre 2008 ed all’atto dirigenziale n. 3685 in data 2 ottobre 2008
di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
dell’atto dirigenziale prot. n. 3550 in data 24 ottobre 2007, unitamente
ad ogni suo allegato, con il quale la Provincia di Firenze ha espresso,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della l.r. Toscana 79/1998, giudizio
positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo intitolato
“Ampliamento dell’impianto di incenerimento I Cipressi” – Comune
di Rufina (FI) proposto dalla società AER S.p.a. subordinatamente al
rispetto di prescrizioni, provvedimenti ed atti questi tutti già
ritualmente impugnati davanti al TAR Toscana con il ricorso iscritto
al n. R.G. 78/2008.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunita’ di Ambito
A.T.O. Toscana Centro;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. – Ente Nazionale
Per Le Strade – Roma;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Enel Distribuzione S.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ambiente Energia Risorse –
A.E.R. S.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita’ di Bacino del
Fiume Arno;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le
Attivita’ Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott.
Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 24 dicembre 2007 e depositato il 12 gennaio
2008, iscritto al n. 78 R.G. 2008, Francesco Giuntini Antinori
proponeva impugnazione avverso il provvedimento dirigenziale n.
3550 del 24 ottobre 2007, mediante il quale la Provincia di Firenze
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aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale
relativamente al progetto per l’ampliamento dell’impianto di
incenerimento denominato “I Cipressi”, situato nel Comune di
Rufina.
In fatto, il ricorrente deduceva che il predetto impianto, realizzato nel
1975 e inizialmente gestito da un consorzio fra i Comuni di
Pontassieve, Pelago e Rufina, fin dalla metà degli anni ’80 dello scorso
secolo era stato avversato dalla popolazione locale, costituitasi in
comitato per chiederne la chiusura, ed aveva costituito oggetto di
indagini giudiziarie culminate nella condanna penale in primo e
secondo grado di sei componenti del direttivo del Consorzio di
gestione, per violazione delle norme sulle emissioni inquinanti (il
reato era stato dichiarato estinto per prescrizione dinanzi alla Corte di
Cassazione).
Nel maggio del 2000, proseguiva il ricorrente, l’originario Consorzio
di gestione, frattanto allargatosi ai Comuni di Londa e San Godenzo,
era stato trasformato nell’attuale gestore Ambiente Energia Risorse
(di seguito, A.E.R.) S.p.a., società a partecipazione pubblica
prevalente, la quale, il 29 marzo 2006, aveva presentato il progetto di
ampliamento dell’impianto e chiesto l’attivazione della procedura per
la valutazione di impatto ambientale, conclusasi con la
determinazione oggi impugnata. Ad avviso del Giuntini Antinori, più
che di ampliamento, avrebbe peraltro dovuto parlarsi di nuovo
impianto, ubicato in zona a pericolosità idraulica molto elevata,
suscettibile di esondazioni ed, in quanto tale, già compresa fra le aree
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sensibili di cui al vigente Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale; ma, nonostante l’inadeguatezza del sito prescelto, la
Provincia di Firenze si era ugualmente pronunciata per la
compatibilità ambientale dell’opera.
Tanto premesso, il ricorrente – titolare con i suoi familiari dell’azienda
vitivinicola e olivicola “Selvapiana”, i cui fondi sarebbero stati in parte
coinvolti dalla realizzazione del progetto – paventava una serie di
effetti negativi connessi alla presenza del nuovo inceneritore (danni
alla salute umana, alla vegetazione, alla fauna, al paesaggio,
mutamento del microclima, compromissione della vocazione turistica
dei luoghi, svalutazione degli immobili), e, sulla scorta di diciotto
motivi in diritto, concludeva per l’annullamento della delibera
provinciale di VIA e dei relativi atti presupposti.
Per resistere al ricorso, si costituivano in causa la Provincia di Firenze,
la società A.E.R. ed il Consorzio della Comunità di Ambito A.T.O.
“Toscana Centro”, costituito per la gestione integrata dei rifiuti urbani
fra tutti i Comuni delle Province di Firenze, Pistoia e Prato. Si
costituivano altresì l’A.N.A.S., l’Autorità di Bacino del Fiume Arno e
l’ENEL Distribuzione S.p.a., che concludevano per il rigetto della
domanda.
Nelle more del giudizio, con ricorsi depositati il 7 gennaio 2009 ed
iscritti ai nn. 14 e 15 R.G. 2009, l’associazione ambientalista “Italia
Nostra” ed il medesimo Francesco Giuntini Antinori proponevano
autonomi gravami nei confronti del sopravvenuto atto dirigenziale n.
3685 del 2 ottobre 2008, con cui la Provincia di Firenze aveva
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frattanto emesso l’autorizzazione integrata ambientale per
l’ampliamento del termovalorizzatore “I Cipressi”, e ne chiedevano
l’annullamento previa sospensiva, unitamente agli atti presupposti già
impugnati dal solo Giuntini Antinori con l’iniziale ricorso n. R.G.
78/08. Costituitisi l’amministrazione procedente, nonché la Regione
Toscana, il Consorzio della Comunità di Ambito “Toscana Centro”,
l’A.E.R. S.p.a., il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, l’A.N.A.S. e l’Autorità di Bacino
del Fiume Arno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2009, fissata
per la trattazione di ambedue le cause, i ricorrenti dichiaravano di
rinunziare alle rispettive domande cautelari.
Nel merito, sia il ricorso n. 78 R.G. 2008, sia i ricorsi nn. 14 e 15 R.G.
2009, venivano discussi e trattenuti per la decisione nella pubblica
udienza del 3 dicembre 2009, preceduta dal deposito di documenti e
memorie difensive.
DIRITTO
1. Come riferito in narrativa, il ricorso iscritto al n. 78 R.G. 2008,
proposto da Francesco Giuntini Antinori, è rivolto nei confronti
dell’atto dirigenziale n. 3550 del 24 ottobre 2007, mediante il quale la
Provincia di Firenze ha espresso la pronuncia di compatibilità
ambientale sul progetto definitivo di ampliamento dell’impianto di
incenerimento/ termovalorizzazi one denominato “I Cipressi”, situato
nel territorio del Comune di Rufina (località Selvapiana), a sua volta
ricadente all’interno dell’A.T.O. “Toscana Centro”, e gestito dalla
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controinteressata A.E.R. S.p.a., autrice del progetto. Il gravame è
dichiaratamente esteso dal ricorrente agli atti presupposti alla
pronuncia di VIA, e, segnatamente, al Piano regionale di gestione dei
rifiuti, al Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per
l’A.T.O. n. 6 (ora confluito nell’A.T.O. “Toscana Centro”), al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, alle determinazione
assunte dalla conferenza di servizi nell’ambito del procedimento per
la VIA il 25 settembre 2007, ed a tutti i pareri che abbiano contribuito
al giudizio favorevole circa la compatibilità ambientale dell’intervento
in questione.
1.1. I ricorsi iscritti ai nn. 14 e 15 R.G. 2009, proposti rispettivamente
dall’associazione “Italia Nostra” e dallo stesso Giuntini Antinori,
hanno quale oggetto principale l’atto dirigenziale n. 3685 del 2 ottobre
2008, con cui la Provincia di Firenze ha rilasciato alla predetta A.E.R.
S.p.a. l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del
progettato ampliamento dell’impianto “I Cipressi”, nonché per
l’esercizio dell’attività di incenerimento dei rifiuti urbani, di cui
all’Allegato I, punto 5.2, del D.Lgs. n. 59/05, con contestuale
variazione dello strumento urbanistico del Comune di Rufina e
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità . Unitamente
all’AIA, con i ricorsi del 2009 sono altresì impugnati i medesimi atti e
provvedimenti già materia del primo ricorso proposto dal solo
Giuntini Antinori, con l’aggiunta del Piano industriale dell’A.T.O. n.
6, nonché tutti gli atti adottati in sede di conferenza di servizi nel
procedimento di autorizzazione integrata ambientale.
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1.2. Evidenti ragioni di connessione oggettiva e, parzialmente,
soggettiva, rendono opportuna la trattazione congiunta dei tre ricorsi,
che vanno pertanto riuniti.
Pacifica la legittimazione in causa di “Italia Nostra”, associazione di
protezione ambientale a carattere nazionale e pertanto legittimata ad
agire dinanzi a questo giudice ai sensi del combinato disposto degli
artt. 13 e 18 co. 5 della legge n. 349/86, in via pregiudiziale le difese
resistenti deducono diversi profili di irricevibilità ed inammissibilità
dei gravami.
1.3. La Provincia di Firenze eccepisce, in particolare, l’inammissibilità
per carenza di interesse dell’impugnativa originariamente proposta dal
ricorrente Giuntini Antinori nei confronti della pronuncia favorevole
di VIA (R.G. n. 78/08), trattandosi di atto endoprocedimentale non
lesivo.
L’eccezione è infondata. La valutazione di impatto ambientale ha il
fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di
elementi tecnico scientifici, circa le ricadute sull’ambiente derivanti
dalla realizzazione del progetto di una determinata opera o intervento;
essa, ancorché positiva, non è effettivamente idonea ad esprimere un
giudizio definitivo sul progetto stesso, la cui realizzabilità è resa
possibile solo dal rilascio della successiva autorizzazione finale, la
quale rappresenta il provvedimento lesivo di qualsivoglia posizione di
interesse contraria all’intervento (cfr, fra le altre, Cons. Stato, sez. VI,
22 novembre 2006, n. 6831). Se, pertanto, l’omessa impugnazione del
provvedimento autorizzativo finale (nella specie, l’autorizzazione
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integrata ambientale) priva il ricorrente dell’interesse a coltivare il
ricorso avverso la precedente valutazione positiva di impatto
ambientale, nondimeno dottrina e giurisprudenza prevalenti, del tutto
condivisibilmente, riconoscono alla procedura di VIA carattere
autonomo in relazione allo specifico bene-interesse protetto, e
attitudine ad esprimere un giudizio già di per sé potenzialmente lesivo
dei valori ambientali; ciò che ne giustifica l’immediata impugnabilità
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213), secondo una
prospettiva di anticipazione della soglia di tutela giurisdizionale che si
rivela coerente, in definitiva, con i principi di derivazione comunitaria
in tema di azione ambientale.
Resta, peraltro, impregiudicata la facoltà per gli interessati di attendere
la definizione del procedimento autorizzatorio cui la valutazione di
impatto ambientale accede, per impugnare congiuntamente tanto
l’atto conclusivo di quel procedimento, quanto la pronuncia di VIA.
Ne consegue l’infondatezza anche dell’eccezione di tardività sollevata
dalla Regione Toscana relativamente al ricorso proposto da “Italia
Nostra” (R.G. n. 14/09), nella parte in cui vi si fanno valere i vizi
dell’atto dirigenziale n. 3550/07, recante appunto la pronuncia
compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell’impianto “I
Cipressi”.
1.4. La Provincia di Firenze eccepisce altresì l’inammissibilità dei
ricorsi nn. 14 e 15 R.G. 2009 posto che l’autorizzazione integrata
ambientale, con essi impugnata, sarebbe ancora inefficace in quanto
sottoposta alla condizione, non avveratasi, del rilascio
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dell’autorizzazione paesaggistica ad opera del Comune di Rufina.
Anche tale eccezione è infondata. È vero che l’impugnato
provvedimento di AIA subordina espressamente la realizzazione delle
opere previste dal progetto approvato al rilascio, da parte del Comune
di Rufina, del permesso di costruire e dell’autorizzazione
paesaggistica, ponendo in essere una vera e propria condizione
sospensiva dell’efficacia dell’atto. Quest’ultimo, tuttavia, rimane pur
sempre un atto esistente e perfetto, come tale potenzialmente
pregiudizievole e perciò suscettibile di immediata impugnazione (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n. 6009, che rinvia alla
consolidata giurisprudenza in tema di ammissibilità del ricorso
proposto nei confronti di atti soggetti alla condizione legale di
efficacia del controllo successivo antecedente) .
1.5. Sia la Provincia di Firenze, sia la controinteressata A.E.R. S.p.a.,
sia il Consorzio Comunità di Ambito “Toscana Centro”, eccepiscono
la tardività delle censure rivolte dai ricorrenti contro gli atti di
pianificazione che costituiscono il presupposto dei provvedimenti di
VIA ed AIA qui impugnati, vale a dire il Piano regionale di gestione
dei rifiuti approvato con delibera n. 14 del 7 aprile 1998, il Piano
provinciale dei rifiuti urbani ed assimilati per l’A.T.O. n. 6 (ora
assorbito, come detto, dall’A.T.O. “Toscana Centro”) approvato con
delibera n. 22 dell’11 febbraio 2002, il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale approvato con delibera n. 94 del 15
giugno 1998,
ed il Piano industriale del medesimo A.T.O. n. 6 approvato da ultimo
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con delibera n. 4 del 18 luglio 2007.
L’eccezione in questo caso coglie nel segno. Come recentemente
affermato dalla sezione in altra controversia, relativa alla
localizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del
soppresso A.T.O. n. 6, ed involgente l’impugnativa della
pianificazione a monte (alcuni dei quali formano materia anche del
presente contenzioso) , la costante interpretazione giurisprudenziale
dell’art. 21 co. 1 della legge n. 1034/71 è nel senso che il ricorso deve
essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato entro il
termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; per
gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale e per i terzi
interessati, ossia per quei soggetti non contemplati direttamente ed
espressamente nell’atto ma coinvolti dall’attuazione dello stesso, il
termine per proporre l’impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizione di legge o di regolamento (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 3
luglio 2009, n. 1177). Ne discende l’irricevibilità delle doglianze
proposte dagli odierni ricorrenti avverso i sopra elencati atti
pianificatori, e l’inammissibilità – che verrà evidenziata di volta in
volta – dei profili di gravame volti a far valere l’invalidità derivata
della VIA e dell’AIA come conseguenza dell’asserita illegittimità di
quegli atti.
2. Nel merito, l’ordine logico delle questioni impone di esaminare
innanzitutto le censure rivolte nei confronti della pronuncia di
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compatibilità ambientale di cui all’atto dirigenziale n. 3550/07,
partendo dunque da quelle proposte con il ricorso n. 78/08 R.G., che
saranno trattate insieme a quelle di identico contenuto presenti nei
ricorsi più recenti (precisamente, i motivi numerati da 1 a 15 del
ricorso n. 14/09 R.G., e da A.1. ad A.18. del ricorso n. 15/09 R.G.).
2.1. Con il primo motivo di cui al ricorso n. 78/08 (ed ai ricorsi nn.
14 e 15/09), rubricato “Violazione dell’art. 97 della Costituzione sul
buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione ed
eccesso di potere per violazione del precetto si imparzialità;
violazione della direttiva 85/337/CEE; violazione della l.r. Toscana
79/1998 sulla VIA; eccesso di potere per manifesta assoluta illogicità.
Violazione degli artt. 1, 9 e 10 della legge 241/1990 e violazione del
giusto procedimento” , i ricorrenti deducono che l’intera procedura di
VIA sarebbe invalida a causa delle reiterate anticipazioni del giudizio
finale espresse, durante lo svolgimento della procedura, da parte
dell’autorità procedente, la quale avrebbe dimostrato di essere
pregiudizialmente favorevole alla realizzazione del progetto prima
ancora di disporre di tutti i necessari elementi di valutazione. In
particolare, tali indebite anticipazioni sarebbero implicite nella nota 5
luglio 2006, a firma del dirigente provinciale responsabile del settore
VIA, dalla quale emergerebbe l’esistenza di una decisione già assunta
a livello subconscio, circostanza confermata dalle dichiarazioni rese,
anche a mezzo stampa, dai rappresentanti politici della Provincia (e
relative altresì all’esito della procedura per l’autorizzazione integrata
ambientale).
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Il motivo è infondato.
La menzionata nota del 5 luglio 2006, dalla quale i ricorrenti
estrapolano alcuni periodi per inferirne il pregiudiziale favore
dell’amministrazione verso il progetto ancora sottoposto alla
valutazione di impatto ambientale, raccoglie i rilievi emersi nel corso
dell’istruttoria interdisciplinare propedeutica alla pronuncia di VIA,
con riferimento alle lacune dello studio di impatto ambientale
presentato dalla controinteressata A.E.R. S.p.a., e formula le relative
richieste di integrazione, suddivise secondo lo schema seguito dallo
stesso studio. Al punto 5. “Monitoraggio” (si ricorda che la
descrizione dell’eventuale programma di monitoraggio cui
assoggettare le opere o gli interventi forma parte obbligatoria del SIA,
ai sensi dell’Allegato C, lettera q) della legge regionale n. 79/98), il
documento sottolinea l’assenza nel SIA di una valutazione dello stato
dell’ambiente anteoperam, e, nei limiti fisiologici del contraddittorio
procedimentale, indica alla proponente la necessità di colmare tale
mancanza attraverso una “valutazione modellistica” del livello attuale
di qualità dell’aria, onde consentire la stima dell’impatto sia nella fase
ante operam, appunto, che in quella di esercizio. In questa prospettiva,
il rinvio alla fase di cantierizzazione – fase solo ipotizzata, come si
ricava dall’uso dei verbi al modo condizionale – non ha altro
significato, se non quello di individuare il momento utile per
effettuare il monitoraggio e verificare l’attendibilità della valutazione
modellistica, fermo restando che è da quest’ultima che viene fatto
dipendere, in prima battuta, il giudizio sulla realizzabilità dell’opera (il
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passaggio alla fase di cantiere è, in altri termini, implicitamente ma
inequivocabilmente subordinato all’esito positivo della procedura di
VIA).
Analogamente, il rinvio alla fase di cantiere per l’individuazione delle
misure di mitigazione delle polveri si spiega – senza dover ricorrere a
ipotesi di matrice psicologica – con la scelta tecnico-amministrat iva di
rimettere ad un momento successivo alla pronuncia di VIA, e quindi
senza inutilmente appesantire lo studio di impatto ambientale,
l’indicazione degli accorgimenti occorrenti per ridurre gli effetti
negativi sull’ambiente dovuti alla realizzazione dell’opera (All. C, cit.,
lett. n), trattandosi di misure comunque subordinate all’ottenimento
della pronuncia di compatibilità ambientale.
Quanto, infine, al comunicato stampa del 14 novembre 2007, nel
quale si preconizza la rapida approvazione definitiva dell’impianto di
Selvapiana con il rilascio dell’AIA (entro la fine dell’anno), proprio il
fatto, allegato dai ricorrenti, che in quel momento il procedimento di
autorizzazione integrata non avesse in realtà ancora avuto inizio, o si
trovasse comunque in una fase assolutamente preliminare, rivela la
natura eminentemente politica e in qualche misura “propagandistica”
di quella dichiarazione, rivelatasi infatti priva di fondamento, visto che
l’autorizzazione è stata rilasciata circa un anno dopo. Gli elementi a
disposizione non consentono dunque in alcun modo di sostenere che
il corso dell’azione amministrativa sia stato condizionato dalla volontà
politica, così come è smentita in fatto la pur dedotta violazione delle
norme sulla partecipazione procedimentale dei soggetti contrari alla
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realizzazione del progetto, i quali risultano aver regolarmente
esercitato le proprie prerogative.
2.2. Con il secondo motivo, comune ai tre ricorsi riuniti e rubricato
“Violazione dell’art. 18, primo comma, della l.r. Toscana 3 dicembre
198, n. 79. Violazione del combinato disposto di cui all’art. 16, terzo
comma, e all’art. 18, primo comma, l.r. Toscana 79/1998. Illegittimità
derivata”, i ricorrenti denunciano la violazione del termine massimo
di durata del procedimento per la valutazione di impatto ambientale,
la cui perentorietà sarebbe confermata dalla nota del 6 aprile 2006,
con cui la stessa amministrazione procedente aveva avvertito le altre
amministrazioni interessate della necessità di concludere il
procedimento entro il termine di legge.
Sul punto, è sufficiente osservare che, in difetto di previsioni
normative in senso contrario, al termine di durata del procedimento
di VIA, stabilito in centocinquanta giorni (elevabili a duecentodieci)
dall’art. 18 co. 1 della legge regionale toscana n. 79/98, non può
ascriversi carattere perentorio, di talché il suo inutile decorso non
consuma il potere dell’amministrazione di provvedere; né a diverse
conclusioni induce il tenore della sopra richiamata nota provinciale
del 6 aprile 2006, la quale non fa altro che ribadire l’esistenza di un
termine legale di durata del procedimento, che, se pure non
perentorio, non per questo è tamquam non esset per l’amministrazione
procedente, tenuta a rispettarlo onde evitare di incorrere nei rimedi,
anche risarcitori, accordati alle parti private nei confronti della sua
inerzia.
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Si aggiunga, ancora una volta in fatto, che nella specie i termini di
durata del procedimento non decorrono dal 6 aprile 2006, come
affermato dai ricorrenti, ma sono stati riavviati dalla Provincia a far
data dal 15 dicembre 2006, successivamente alla presentazione delle
integrazioni al S.I.A. da parte della proponente, con contestuale
riassegnazione del termine di sessanta giorni per i pareri delle
amministrazioni interessate. La conclusione del procedimento, tenuto
conto del periodo di sospensione disposto dalla conferenza di servizi
del 5 aprile 2007 (centoventi giorni per la presentazione di ulteriori
integrazioni e convocazione di una nuova conferenza nei sessanta
giorni successivi al ricevimento delle integrazioni: pervenute le prime
il 13 agosto 2007, convocata la seconda il 25 settembre 2007), è
dunque intervenuta entro il termine di legge.
2.3. Con il terzo motivo, comune, “Violazione dell’art. 97 della
Costituzione. Eccesso di potere per manifesta illogicità assoluta. In
subordine, eccezione di incostituzionalità dell’art. 7, primo comma,
lettera a) e dell’Allegato A2, lettera e) della L.R. Toscana 3 novembre
1998, n. 19 per violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione
dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e del principio del giusto
procedimento” , i ricorrenti sostengono che il dirigente provinciale
responsabile del settore V.I.A., in quanto tenuto – a pena di revoca
dell’incarico – ad eseguire le direttive promananti dagli organi politici
dell’ente, non avrebbe mai potuto esprimere giudizi di segno
contrario alla volontà di quegli organi, i quali, nella specie, avrebbero
anche pubblicamente manifestato il proprio favore per l’ampliamento
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dell’inceneritore di Selvapiana; e deducono l’illegittimità costituzionale
della legge regionale n. 79/98 nella parte in cui, devolvendo alla
Provincia la valutazione di impatto ambientale sull’impianto in
questione, impedirebbe in radice l’attuazione del precetto di
imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa, ponendo i
funzionari addetti al relativo procedimento in una situazione di
condizionamento.
La censura, infondata, è frutto di una lettura parziale e distorta del
quadro normativo vigente, ispirato al principio della netta separazione
fra potere politico e potere amministrativo introdotto dal D.Lgs. n.
29/93 ed oggi, quanto agli enti locali, rifluito nell’art. 107 D.Lgs. n.
267/00, in virtù del quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti. La
separazione del momento politico da quello gestionale, che vede
assegnati ai dirigenti compiti di stampo manageriale, caratterizzati
dalla diretta responsabilità in merito al raggiungimento degli obiettivi
dell’ente ed alla correttezza ed efficienza dell’azione amministrativa, se
vale ad escludere gli organi politici da ogni ipotesi di responsabilità in
ordine alla legittimità dell’esercizio dei compiti di amministrazione
attiva, allo stesso tempo opera come garanzia di autonomia della
dirigenza, autonomia che, a sua volta, è garanzia di imparzialità e
buon andamento dell’azione amministrativa. In forza di tali rilievi,
deve escludersi che qualsiasi giudizio in merito alla correttezza ed
efficienza della gestione dirigenziale, sotto il profilo del
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conseguimento degli obiettivi e del rispetto delle direttive (ed,
all’indomani della legge n. 69/09, del rispetto dei termini di durata dei
procedimenti) , possa essere orientato da considerazioni di tipo
politico, anziché dalla obiettiva valutazione della responsabilità del
dirigente alla luce del rapporto tra i risultati raggiunti e le concrete
circostanze operative, come del resto sancito in termini generali
dall’art. 21 D.Lgs. n. 165/01, ora novellato dal D.Lgs. n. 150/09: solo
una valutazione siffatta è idonea a giustificare la mancata conferma o
addirittura la rimozione (revoca dell’incarico o recesso
dell’amministrazione dal rapporto) del dirigente, il quale non si trova
pertanto esposto, a differenza di quel che affermano i ricorrenti,
all’arbitrio dei vertici dell’ente da cui dipendono, e ne risulta anzi
adeguatamente protetto grazie anche alla crescente tipicizzazione
legale dei procedimenti valutativi (al riguardo, si veda da ultimo il
citato D.Lgs. n. 150/09, cui sono tenuti ad adeguarsi anche le Regioni
e gli enti locali, ma, in precedenza, già il D.Lgs. n. 286/99).
Il condizionamento paventato dai ricorrenti non è, in definitiva,
ragionevolmente ipotizzabile in una corretta prospettiva di sistema,
che vede la posizione dei dirigenti tutelata anche sul piano penale, ove
la perdita dell’incarico sia dettata da ragioni estranee all’accertamento
di una loro responsabilità nei termini appena visti (cfr. Cass. penale,
sez. VI, 2 aprile 2009, n. 19135, secondo cui integra il delitto di abuso
d’ufficio la condotta di un Sindaco che, mero spirito di ritorsione,
abbia revocato l’incarico di un dirigente di un settore comunale).
Nella medesima prospettiva, è manifestamente infondata la questione
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di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti in via di
subordine.
2.4. Il quarto motivo, “Eccesso di potere per travisamento:
l’inceneritore progettato per Rufina non è un ampliamento
dell’impianto esistente, ma a tutti gli effetti un impianto nuovo.
Violazione di legge per violazione del cap. 4.4. “Impianti di
trattamento termico”, pag. 38 del Piano regionale di Gestione Rifiuti
approvato dal Consiglio regionale toscano con deliberazione n. 14 del
7 aprile 1998. Violazione di legge per violazione dell’Allegato 15,
pagina 2, del Piano provinciale di Gestione Rifiuti della Provincia di
Firenze approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 22 dell’11
febbraio 2002. Eccesso di potere per contraddittorietà . Violazione di
legge per violazione dell’Allegato C alla l.r. Toscana n. 79/1998,
lettera l”, comune ai ricorsi riuniti, muove dalla considerazione che la
potenzialità di incenerimento annuale dell’impianto di Selvapiana,
secondo il progetto in questione, crescerebbe del 580% rispetto
all’attuale, valore eccessivamente elevato per potersi parlare di un
semplice ampliamento, e non di un impianto nuovo a tutti gli effetti.
Questo sarebbe confermato dal previsto mutamento di superficie e
volumetria della struttura (si passerebbe da una superficie coperta
attuale di 337 mq a 4628 mq, e da un’altezza massima attuale di 19,40
m a 34,20 m), tale da integrare un intervento di nuova costruzione in
senso urbanistico- edilizio, nonché dal fatto che, stando al progetto, le
strutture esistenti dovrebbero venire completamente abbattute. In più
parti della documentazione di progetto si parlerebbe, inoltre, di una
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“seconda linea” di termodistruzione destinata, secondo i ricorrenti,
non ad affiancarsi, ma a sostituire quella esistente, e di “nuovo
termovalorizzatore” parlerebbe anche l’Allegato 3 allo studio
prodotto da A.E.R. S.p.a. in risposta alla richiesta di integrazioni di
cui alla nota della Provincia del 5 luglio 2006; ancora, ad un nuovo
impianto avrebbe fatto riferimento, in conferenza di servizi, il
rappresentante dell’ANAS.
Conseguentemente, proseguono i ricorrenti, il progetto presentato
dalla controinteressata si porrebbe in contrasto con la pianificazione
regionale e provinciale di settore, la quale prevede per i nuovi impianti
una potenzialità termica non inferiore a 35.000.000 kcal/h,
corrispondenti a circa 100.000 tonnellate/anno di rifiuti inceneriti,
mentre la potenzialità prevista per l’impianto di Rufina sarebbe di sole
68.500 tonnellate/anno (24.523.000 kcal/h); il contrasto
riguarderebbe altresì il mancato raggiungimento della superficie
edificata minima richiesta dalla pianificazione. Inoltre, il Comune di
Rufina non rientrerebbe nell’elenco delle località indicate dal Piano
provinciale di gestione dei rifiuti per l’installazione di nuovi impianti
ed, infine, nello studio di impatto ambientale non sarebbe stata presa
minimamente in esame la possibilità di alternative di localizzazione e
di intervento, compresa la c.d. “opzione zero”.
Il motivo non coglie nel segno, nella misura in cui fa leva sulla
rigorosa nozione urbanistico- edilizia di nuova costruzione, la quale
sembra effettivamente comprendere il risultato di opere che, previa
demolizione di un manufatto esistente, diano vita ad un organismo
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edilizio diverso dal precedente per volumetria, sagoma e dislocazione
nel lotto, ma che, ai fini di causa, può rilevare al più sul piano dei titoli
edificatori occorrenti per la realizzazione dell’intervento contestato.
Sul diverso piano della valutazione di impatto ambientale ed, in
particolare, dei contenuti dello studio di impatto ambientale, la
inconfutabile circostanza che sul medesimo sito di Selvapiana,
interessato dal progetto A.E.R., sia già presente ed in esercizio un
impianto di incenerimento non permette di descrivere le condizioni
iniziali dell’area (l.r. n. 79/98, All. C, lett. a) come quelle di un
ambiente vergine, cioè interessato per la prima volta dalla
realizzazione di opere potenzialmente pregiudizievoli dell’equilibrio
naturale ed antropico dei luoghi; del pari, la descrizione dei probabili
effetti rilevanti, positivi e negativi, delle opere e degli interventi
proposti sull’ambiente (All. C., lett. g) non può prescindere dalla
preesistenza dell’impianto del 1975, a meno di non voler sostenere
che tale preesistenza costituisca un fattore irrilevante per l’ambiente, il
che è peraltro escluso dagli stessi ricorrenti.
L’approccio volutamente settoriale posto a sostegno della censura va
dunque respinto, in favore di un’ottica che dia conto dell’effettivo
stato dei luoghi e non si risolva in una inammissibile finzione.
Dunque con riferimento all’impianto in progetto, ancorché in senso
urbanistico- edilizio possa parlarsi di nuova costruzione, sotto il
profilo strettamente ambientale – e, di conseguenza, ai fini delle
relative valutazioni – la realizzazione, sullo stesso sito di un impianto
di incenerimento esistente ed operativo, di un impianto di genere
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analogo, ma di maggiori dimensioni e capacità termica, non può che
essere qualificata in termini di potenziamento dell’impianto originario,
e questo avuto riguardo sia all’attività praticata, sia allo stesso
inserimento dell’edificio nel contesto circostante, per l’uno e per
l’altro aspetto venendosi a determinare non un carico ambientale
prima sconosciuto, ma un aggravio del carico ambientale già noto, ed
imputabile sostanzialmente alla medesima fonte.
In contrario, non importa poi che le caratteristiche dimensionali e di
potenzialità termica dell’impianto in progetto eccedano di gran lunga
quelle dell’impianto iniziale, giacché, quale che sia la dimensione
dell’ampliamento, essa non potrà mai elidere gli impatti pregressi dalla
storia ambientale di un’area interessata da anni dalla presenza
dell’inceneritore. Esclusa, per le ragioni esposte, la novità
dell’impianto, in ordine ai vizi denunciati dai ricorrenti nessun
contrasto è ravvisabile tra il progetto per cui è causa ed i Piani
regionale e provinciale per la gestione dei rifiuti, ai quali è in ultima
analisi riconducibile la scelta di procedere all’ampliamento
dell’impianto di Rufina per almeno 15.000.000 kcal/h (scelta non più
sindacabile, stante la tardività del gravame proposto avverso gli atti di
pianificazione, e che giustifica la mancata considerazione della
“opzione zero”), né tra il progetto e la legge regionale n. 79/98,
Allegato C.
2.5. Con il quinto motivo, “Eccesso di potere per difetto di istruttoria
e per violazione del giusto procedimento. Violazione di legge per
violazione del combinato disposto di cui al Piano Territoriale di
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Coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP), approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 94 del 15 giugno 1998,
all’art. 5 l.t. Toscana 5/1995 e all’Allegato 1, cap. 5 del Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con
deliberazione del Consiglio regionale toscano n. 88 del 7 aprile 1998.
Inammissibilità della procedura di VIA”, nei tre ricorsi si afferma che
l’amministrazione procedente avrebbe omesso di verificare la
conformità dell’intervento proposto dalla controinteressata al nuovo
Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, approvato con
delibera del 24 luglio 2007, nonché di prendere in esame la disciplina
di governo del territorio e del paesaggio relativamente alla sponda del
fiume Sieve opposta a quella su cui l’impianto insiste. Per altro verso,
si sostiene che la Provincia avrebbe dovuto dichiarare inammissibile
in radice la procedura di VIA, poiché relativa ad un impianto nuovo
destinato a sorgere in area individuata come “invariante strutturale”
dal PTCP vigente, o quantomeno effettuare una verifica di dettaglio
in ordine alla presenza di fattori ostativi alla realizzazione dell’opera.
Con riguardo ai rapporti fra il progetto presentato dalla A.E.R. S.p.a.
ed il Piano regionale di Indirizzo Territoriale 2005 – 2010, il collegio
osserva come quest’ultimo, all’art. 3 co. 2, assegni la qualifica di
“invariante strutturale”, invocata dai ricorrenti, non solo al
“patrimonio collinare”, ma anche alle “infrastrutture di interesse
unitario regionale”, che comprendono, fra l’altro, gli impianti di
trattamento e smaltimento di rifiuti; ciò in coerenza con le
enunciazioni di principio contenute nel Documento di piano, che
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mentre al paragrafo 6.3.3. (terzo “metaobiettivo” ) pone la
conservazione del patrimonio territoriale e, per quanto qui interessa,
di quello collinare, al paragrafo 6.4. indica come opzioni di interesse
regionale da inserire nell’”agenda” del PIT porti, aeroporti, impianti
destinati alla erogazione e circolazione delle informazioni mediante
reti telecomunicative, grandi impianti tecnologici finalizzati, appunto,
al trattamento di rifiuti e alla produzione o distribuzione di energia,
con massima attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, salva
l’esigenza di rinvenirne la localizzazione più efficiente e
paesaggisticamente compatibile.
L’impostazione del Piano costituisce, del resto, attuazione delle
previsioni dettate dalla legge regionale n. 1/05 (“Norme per il
governo del territorio”), che all’art. 3, tra i fattori che compongono
l’insieme delle risorse essenziali del territorio da promuovere e
tutelare in quanto beni comuni che formano il patrimonio della
collettività, individua sia l’aria, l’acqua, il suolo e gli ecosistemi della
fauna e della flora, sia i sistemi infrastrutturali e tecnologici, per poi
affermare che nessuna delle risorse essenziali del territorio può essere
ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri
degli ecosistemi di cui è componente, e che le azioni di
trasformazione del territorio, soggette alla preventiva valutazione
degli effetti ambientali prevista dalla legge, debbono essere valutate e
analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le
risorse essenziali del territorio. Oggi è alla citata legge n. 1/05 che si
deve, peraltro, la nozione di “invariante strutturale”, che fa
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riferimento al complesso di risorse, beni, regole d’uso, livelli di qualità
e prestazioni minime individuati dal PIT, elementi cardine dell’identità
dei luoghi sottoposti a tutela al fine di garantire lo sviluppo
sostenibile: e, come detto, a tale nozione il PIT ascrive tanto il
patrimonio territoriale, quanto gli impianti per il trattamento dei rifiuti
appartenenti al sistema delle infrastrutture di interesse unitario,
realizzando quella tendenziale equiordinazione tra fattori ambientali
ed infrastrutturali il cui bilanciamento non viene operato secondo una
prospettiva di aprioristica prevalenza dei beni ambientali, ma è
rimesso, in ultima analisi, alla concreta valutazione degli enti titolari di
attribuzioni interferenti con la tutela del territorio.
Se dalla disciplina del PIT non può, pertanto, inferirsi una
pregiudiziale incompatibilità dell’impianto in questione con l’interesse
ambientale, la circostanza che di esso non si faccia esplicita menzione
nell’atto impugnato diviene irrilevante, integrando al più una mera
mancanza formale. Quanto poi alla pianificazione territoriale del
Comune di Pontassieve, in assenza di qualsivoglia allegazione circa le
ragioni che, in concreto, avrebbero dovuto imporre di estendere
anche ad essa la valutazione di coerenza del progetto, la censura
risulta meramente esplorativa, e come tale inammissibile (non è
sufficiente affermare che si tratta del Comune confinante: al
contrario, proprio per via del fatto che l’opera non insiste nel
territorio di quel Comune, i ricorrenti avrebbero dovuto specificare i
profili in ordine ai quali la valutazione di coerenza avrebbe dovuto
comunque essere integrata nel senso da loro auspicato).
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Quanto ai rapporti fra il progetto ed il PTCP, quest’ultimo,
nell’individuare le aree classificate come “invarianti strutturali” (aree
“sensibili”: art. 3 N.T.A; ambito di reperimento per l’istituzione di
parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale: art. 10; aree
“fragili”: art. 11; aree di protezione paesistica e/o storico ambientale:
art. 12), fa pur sempre espressamente salva la possibilità di realizzare
su dette aree i servizi e le attrezzature di livello provinciale e/o
regionale di cui all’art. 24 delle medesime N.T.A., fra i quali le
attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gli impianti
di depurazione. Coerentemente, il Piano provinciale per la gestione
dei rifiuti, nel mentre qualifica la presenza di una invariante strutturale
come “fattore escludente” la localizzazione di impianti per il
trattamento di rifiuti, allo stesso tempo riconosce la possibilità che la
regola riceva eccezioni e, nella scheda relativa all’impianto di
Selvapiana, richiamata dagli stessi ricorrenti, nega l’operatività di tale
fattore ostativo, trattandosi di impianto censito fra quelli già esistenti
(v. nota n. 2 alla scheda, che rinvia ad una verifica di dettaglio in sede
di esame del progetto di potenziamento, su cui infra).
D’altro canto, il soprastante Piano regionale per la gestione dei rifiuti,
approvato con delibera n. 88/98, dopo aver anch’esso indicato tra i
“fattori escludenti” le aree individuate come invarianti strutturali, nel
dettare criteri integrativi per le singole tipologie di impianto riconosce
alla preesistenza dell’impianto di termoutilizzazione – ed è questo, lo
si ribadisce, il caso di Rufina – il valore di fattore preferenziale per la
valutazione (punto 5.2.2.). Al contrario di quanto sostenuto dai
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ricorrenti, deve dunque escludersi che il progetto si ponga in
contrasto con i diversi livelli di pianificazione relativi al territorio
interessato dalla presenza dell’impianto.
2.6. Il sesto motivo, comune, “Violazione di legge per erronea
applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 24 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Firenze (PTCP) e della prescrizione n. 1, titolo primo,
dello Statuto del territorio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Improcedibilità per sopravvenuta inammissibilità”, è volto a far valere
la pretesa omissione delle indagini geognostiche e idrogeologiche
previste al fine di ritenere ammissibile la deroga sancita dal predetto
art. 24 N.T.A..
Ribadito che, ai sensi della pianificazione vigente e non più
oppugnabile, la preesistenza dell’impianto costituisce fattore
preferenziale ai fini della realizzazione del progetto per cui è causa, le
specifiche indagini richieste dallo Statuto del territorio allegato al
PTCP riguardano, con tutta evidenza, l’insediamento di nuove
infrastrutture potenzialmente inquinanti; in ogni caso dette indagini,
indirizzate ad accertare situazioni di minore vulnerabilità intrinseca
delle falde, risultano nella specie supplite dalla “realizzazione di
interventi di sistemazione ambientale che permettano il superamento
delle criticità legate all’aspetto acqua e suolo, in relazione al progetto
di salvaguardia idraulica”, interventi previsti dal progetto presentato
da A.E.R. S.p.a. e dei quali si dà conto nella conferenza di servizi del
25 settembre 2007; e poiché i ricorrenti non hanno allegato specifici
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elementi tesi ad evidenziare l’inadeguatezza tecnica delle previsioni
progettuali, come modificate a seguito della richiesta di integrazioni
formulata dall’amministrazione procedente, il motivo va respinto,
potendosi considerare soddisfatto il contenuto sostanziale della
prescrizione di Piano.
2.7. Con il settimo motivo, “Eccesso di potere per travisamento dei
fatti. Eccesso di potere per contraddittorietà (in relazione alla
modifica sostanziale) . Improcedibilità della V.I.A.”, nei tre ricorsi si
sostiene che il progetto originario sarebbe stato stravolto dalla società
proponente nel corso della procedura per la valutazione di impatto
ambientale, attraverso l’introduzione di una modifica sostanziale
consistente nella previsione del futuro conferimento di una quota,
pari al 20% della massa totale, di rifiuti indifferenziati non pretrattati
(“tal quale”), mentre nel S.I.A. era stato previsto che tutto il rifiuto
destinato all’impianto provenisse da un trattamento di preselezione. A
seguito di tale modifica progettuale, rilevata dalla conferenza di servizi
del 5 aprile 2007, ad avviso dei ricorrenti la procedura di VIA avrebbe
dovuto essere dichiarata improcedibile ed, eventualmente, la
proponente avrebbe dovuto farsi carico di presentare un nuovo
progetto.
L’asserito carattere sostanziale della modifica al progetto è, tuttavia,
smentito dalla circostanza che – come osservato dalle parti resistenti –
il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, con disposizione specifica
in tema di impianti di trattamento termico, prevede che non siano
considerati “tal quale” quei rifiuti che abbiano superato gli obiettivi di
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raccolta differenziata prefissati dal Piano stesso nella misura del 35%
del totale (punto 4.4); disposizione che si applica alla porzione di
rifiuto indifferenziato non pretrattato destinato all’impianto di Rufina,
essendo pacifico che l’A.T.O. “Toscana Centro” ha raggiunto nel
2007 il livello di raccolta differenziata del 37,17%. A questo, si
aggiunga che la conferenza del 5 aprile 2007 ha comunque preteso
che la modifica progettuale conservasse le garanzie originarie in
ordine all’assenza nei rifiuti di sostanze pericolose, prospettando la
necessità di predisporre presso l’impianto un’apposita sezione di
pretrattamento, poi tradottasi nella prescrizione di cui al punto 1. lett.
h) di cui al verbale della conferenza decisoria del 25 settembre 2007,
recepita nel provvedimento conclusivo della procedura di VIA (“Si
ponga in essere, sia per il materiale in arrivo dall’impianto di
Terranuova Bracciolini, che soprattutto per i rifiuti provenienti
dall’area Valdisieve, un sistema di pretrattamento finalizzati
all’eliminazione del materiale inerte, ovvero attivare contestualmente
una metodica ed una serie di azioni articolate e strutturali per la
riduzione a monte di tale materiale”).
2.8. Con l’ottavo motivo, anch’esso comune ai tre ricorsi riuniti e
rubricato “Con riferimento alla Conferenza di Servizi del 5.4.2007 e
alla Conferenza di Servizi del 25.9.2007 violazione di legge per
violazione dell’art. 14 ed in particolare del suo quarto comma e per
violazione dell’art. 14-ter, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.ii.. Eccesso di potere per violazione del procedimento.
Illegittimità derivate”, i ricorrenti deducono l’illegittimità del
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procedimento di VIA dovuta alla mancata convocazione dei Sindaci
dei tredici Comuni che, assieme a quello di Rufina, mediante il
Protocollo d’intesa dell’8 aprile 2005 avevano disciplinato la gestione
dei rifiuti sul loro territorio, prevedendo fra l’altro l’utilizzo
dell’impianto di Selvapiana; o quantomeno dei Comuni di Figline
Valdarno, Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno e Reggello,
direttamente interessati dalle ricadute territoriali dell’ampliamento
dell’inceneritore di Rufina. Anche l’A.T.O. n. 7 avrebbe dovuto essere
convocato, ad avviso dei ricorrenti, in virtù del rinvio fatto dal citato
Protocollo d’intesa dell’aprile 2005 ad altro Protocollo d’intesa fra le
Province di Firenze ed Arezzo, del 3 aprile 1998; e così la Comunità
montana del Mugello, competente in materia di consorzi di bonifica
ed istituzionalmente interessata alla corretta regimazione idraulica del
fiume Sieve.
Per altro verso, il procedimento sarebbe anche viziato per la mancata
fissazione del termine per l’adozione della decisione conclusiva, ai
sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/90.
Il motivo è infondato alla luce dell’art. 8 della legge regionale toscana
n. 79/98, in forza del quale, rispetto alle procedure di competenza
provinciale, debbono considerarsi amministrazioni interessate alle
procedura di VIA i Comuni e le Comunità montane appartenenti alla
relativa circoscrizione territoriale e nel cui territorio sono localizzati
l’opera o gli interventi connessi (per le opere puntuali), ovvero il cui
territorio sia attraversato dall’opera e dalle opere ed interventi
connessi (per le opere lineari). I ricorrenti non hanno neppure
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allegato che la realizzazione del progetto sia suscettibile di produrre
impatti immediati e diretti sul territorio dei Comuni sottoscrittori del
Protocollo d’intesa e, fra questi, di quei Comuni ove è prevista la
localizzazione di altri impianti o discariche (i quali formeranno
eventualmente oggetto di autonome procedure di verifica dell’impatto
ambientale), né vi sono elementi per presumere che costituisca di per
sé un impatto significativo il maggior transito di autocarri nel
territorio di Terranuova Bracciolini (sede dell’impianto di selezione
dei rifiuti), date le caratteristiche degli itinerari percorribili, già
interessati da traffico pesante (strada statale n. 69 o Autostrada “del
Sole”). Le medesime considerazioni valgono per l’(ex) A.T.O. n. 7 e
per la Comunità montana del Mugello, alla conferenza essendo state
oltretutto chiamate a partecipare – per l’esercizio delle rispettive
prerogative relativamente al tratto del fiume Sieve interessato dal
progetto – la Comunità montana della Montagna fiorentina,
comprendente il Comune di Rufina, e l’Autorità di Bacino del fiume
Arno.
È invece smentita per tabulas l’affermazione secondo cui la conferenza
di servizi del 5 aprile 2007 non avrebbe stabilito il termine per la
conclusione dei lavori, che nella parte dispositiva del verbale risulta
chiaramente fissato in centottanta giorni, fatto salvo – del tutto
legittimamente – l’emergere di nuove evidenze e problematiche
(sessanta giorni dalla scadenza del termine di centoventi giorni
assegnato alla proponente per la presentazione della documentazione
integrativa) .
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2.9. Con il nono motivo di cui ai ricorsi n. 78/08 e 15/09 R.G.,
rubricato “Violazione di legge per violazione dell’art. 8 della Direttiva
85/337/CEE approvata dal Consiglio europeo il 27 giugno 1985 e
notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985. Violazione di legge per
violazione dell’art. 29, primo comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e ss.mm.ii.. Violazione di legge per violazione degli artt. 9 e 10
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.”, il ricorrente Giuntini
Antinori deduce, da un lato, che l’amministrazione procedente
avrebbe lasciato senza esauriente risposta alcune osservazioni da lui
formulate con memoria del 22 maggio 2006, incorrendo così nella
ripetuta violazione delle norme sopra indicate.
Ora, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui gli
obblighi dell’amministrazione inerenti il contraddittorio
procedimentale con le parti private non implicano la confutazione
puntuale di tutte le osservazioni svolte dagli interessati e dai
controinteressati, essendo sufficiente che dagli atti del procedimento
risulti che le osservazioni siano state valutate, e che il provvedimento
finale sia corredato da una motivazione idonea a rendere nella
sostanza percepibile la ragione del loro mancato accoglimento (fra le
molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2009, n. 5424 e, proprio
in tema di opere soggette a V.I.A., id., sez. VI, 23 febbraio 2009, n.
1049). Tanto premesso, dal verbale della conferenza di servizi del 25
settembre 2007 emerge che delle osservazioni formulate dal Giuntini
Antinori il 22 maggio 2006 – classificate dall’amministrazione
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procedente come attinenti ai potenziali impatti del progetto sul
paesaggio, sull’ambiente, sulla salute e sull’economia locale, nonché
all’inadeguatezza della localizzazione ed all’insufficiente
comunicazione al pubblico – ha tenuto conto la già menzionata
richiesta di integrazioni dello studio di impatto ambientale, indirizzata
alla proponente il 5 luglio 2006. La richiesta contiene, in particolare,
l’invito ad integrare lo studio con una stima sulla frazione di
particolato PM2,5, invito motivato con la rilevanza di tali polveri
sottili sul piano sanitario, in conformità alle copiose indicazioni
scientifiche fornite dal ricorrente; non solo, ma in sede di
provvedimento conclusivo della procedura è stato fatto carico alla
società proponente, tramite apposita prescrizione, delle spese di
monitoraggio della centralina di Pontassieve per la rilevazione delle
polveri PM10 e PM2,5, oltre che degli altri inquinanti, venendo altresì
prevista la pubblicazione dei dati del monitoraggio tramite la rete PIm
della Provincia e tramite le pagine web del gestore. E se si considera
che, allo stato della normativa vigente, le soglie-limite riguardano la
sola frazione PM10 (lo stesso ricorrente, nelle osservazioni,
stigmatizza l’arretratezza della legislazione in materia), non può
dubitarsi della legittimità dell’operato dell’amministrazione , dalla quale
non è lecito pretendere, come vorrebbe il Giuntini Antinori,
un’indiscriminata applicazione del principio di precauzione, tale da
imporre cautele ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle stabilite dal
legislatore.
Analogamente, per quel che concerne gli impatti sul comparto
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economico-agricolo della Valdisieve, la medesima richiesta di
integrazione del S.I.A. si sofferma sulle possibili ricadute socio-
economiche ed occupazionali dell’opera, e impone un’attenta verifica
di compatibilità dell’intervento con la presenza di colture di qualità e
produzioni tipiche e a denominazione di origine. Nella conferenza
decisoria del 25 settembre 2007, tale impatti – unitamente a quelli sul
traffico veicolare – sono stati ritenuti non comportare criticità residue
(cfr. pag. 6 del verbale). Relativamente al monitoraggio dell’aria, sia
sufficiente rinviare a quanto già rilevato al precedente punto 2.1. e
ribadire che il ricorso al monitoraggio in fase di cantierizzazione,
esclusivamente finalizzato alla definizione dei parametri ricavati
attraverso la valutazione modellistica prescritta alla proponente,
presuppone il giudizio favorevole circa la compatibilità ambientale
dell’opera; il pur prescritto monitoraggio in fase di esercizio, a sua
volta, non può che presupporre l’avvio dell’impianto.
2.10. Con il decimo motivo comune ai ricorsi n. 78/08 e 15/09 R.G.,
“Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii.. Violazione di legge per falsa ed erronea
applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, primo
comma, lettera b. Violazione dell’art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Violazione dei principi del giusti procedimento e di partecipazione” ,
si censura l’omessa valutazione delle osservazioni formulate dal
ricorrente con le memorie del 12 – 16 ottobre 2006, 27 – 29 marzo
2007 e 24 – 27 settembre 2007. La manifesta infondatezza della
censura è attestata dalla presenza, nel verbale della conferenza di
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servizi del 25 settembre 2007, delle sigle identificative del contenuto
delle osservazioni in questione, il che ne fa presumere l’avvenuto
esame ad opera della conferenza stessa; né, del resto, il ricorrente
precisa in alcun modo quali dei rilievi da lui formulati con quelle
osservazioni sarebbero stati, in concreto, trascurati, di modo che, per
tale aspetto, il motivo risulta inammissibilmente generico.
2.11. Con l’undicesimo motivo dei ricorsi proposti dal Giuntini
Antinori, identico al nono motivo del ricorso di “Italia Nostra” e
rubricato “Eccesso di potere per difetto di istruttoria (in relazione agli
impianti di filtrazione)” , i ricorrenti contestano che le integrazioni
fornite dalla proponente nel dicembre 2006, su sollecitazione della
Provincia di Firenze, possano considerarsi esaustive con riguardo al
parere ARPAT del 28 giugno 2006, contenente una generica richiesta
di riconsiderazione dei meccanismi di abbattimento delle polveri
sottili. Come risulta dal successivo parere espresso dalla stessa
ARPAT il 15 febbraio 2007, che pure reca la richiesta di nuovi
chiarimenti ed integrazioni in ordine, nessun profilo problematico è
ravvisabile in ordine alle tecnologie proposte dalla controinteressata al
fine di adeguare la capacità del sistema di estrazione delle ceneri alla
capacità di smaltimento dell’impianto; i rilievi qui articolati dai
ricorrenti, d’altro canto, non insistono sulla possibile inadeguatezza
del sistema proposto, ma alla corretta gestione dello stesso (pulizia dei
filtri e loro sostituzione e smaltimento come rifiuti pericolosi;
interventi in caso di emergenza), la quale forma oggetto di una
valutazione appartenente per definizione alla fase di esercizio
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N. 00078/2008 REG.RIC. Page 43 of 79
dell’impianto, e dunque alla procedura per l’autorizzazione integrata
ambientale finalizzata alla prevenzione ed alla riduzione integrate
dell’inquinamento proveniente dall’attività da autorizzare.
2.12. Con il dodicesimo motivo comune ai ricorsi proposti dal
Giuntini Antinori, “Eccesso di potere per contraddittorietà (in
relazione al parere reso da Publiacqua S.p.a.)”, corrispondente al
secondo dei motivi contraddistinto dal numero 9 nel ricorso di “Italia
Nostra”, si deduce che la predetta Publiacqua S.p.a. avrebbe espresso
voto favorevole nella conferenza decisoria del 25 settembre 2007, pur
essendo rimasta inevasa la richiesta di informazioni supplementari da
essa stessa formulata nella precedente conferenza del 5 aprile 2007.
Come osservato dalle difese resistenti, alla circostanza dedotta non
può invero attribuirsi alcuna incidenza, trattandosi di informazioni
richieste da Publiacqua in veste di gestore locale del servizio idrico e
non riferibili al giudizio di compatibilità ambientale dell’intervento,
bensì alla corretta programmazione dei futuri interventi di attivazione
della fornitura idrica e degli scarichi fognari dell’impianto, come
dichiarato dalla stessa Publiacqua in conferenza di servizi; ad ogni
buon conto, la trasmissione dei dati richiesti costituisce oggetto di
apposita prescrizione al provvedimento di VIA (successivamente
adempiuta da A.E.R. come attestato nel verbale della conferenza di
servizi del 27 giugno 2008, convocata nell’ambito del procedimento di
rilascio dell’AIA, su cui infra), il che consente di escludere in radice la
sussistenza del vizio denunciato.
2.13. Con il tredicesimo motivo di cui ai ricorsi nn. 78/08 e 15/09
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R.G., “Eccesso di potere per travisamento dei fatti (in relazione agli
inerti). Violazione di legge per violazione dell’art. 16, comma quinto e
secondo periodo, della l.r. Toscana 79/1998. Illegittimità derivate”,
corrispondente al motivo sub 10 di cui al ricorso n. 14/09 R.G., i
ricorrenti fanno rilevare che la proponente A.E.R. S.p.a. non avrebbe
fornito risposte adeguate alla richiesta di integrazioni formulata
dall’ARPAT con nota del 5 luglio 2006, in merito alle fonti dei
materiali inerti previsti in ingresso all’impianto ed alla possibilità di
effettuare un pretrattamento finalizzato alla eliminazione o riduzione
di tali inerti. La richiesta di integrazioni, benché reiterata dalla
conferenza di servizi del 5 aprile 2007, sarebbe anche in seguito
rimasta inevasa, il che, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto
indurre l’amministrazione procedente a non procedere nella
valutazione di impatto ambientale.
Le censure sono infondate.
Come emerge dagli atti di causa, alla richiesta di ulteriori chiarimenti
formulata in sede di conferenza di servizi del 5 aprile 2007, l’odierna
controinteressata ha dato seguito mediante il deposito della
documentazione integrativa cui si riferisce il parere emesso in data 24
settembre 2007 dalla P.O. Gestione rifiuti e bonifica della Provincia di
Firenze, la quale – ritenuto eccessivo il valore previsto in progetto per
il materiale inerte in ingresso all’impianto (26 – 30%) – ha precisato di
reputare opportuno prescrivere alla proponente un sistema di
pretrattamento finalizzato all’eliminazione degli inerti, ovvero attivare
di azioni strutturate per la riduzione a monte di tali materiali. Del
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tutto legittimamente – ai fini della VIA – la conferenza di servizi
decisoria del 25 settembre 2007 ha qualificato il parere in questione
come positivo, seppure condizionato alla realizzazione degli interventi
ivi indicati, che la conferenza stessa ha ritenuto opportuno tradurre in
prescrizione apposta alla pronuncia di compatibilità ambientale (lett.
h), anziché differirne il recepimento alla successiva autorizzazione
integrata, come invece previsto in via generale per le indicazioni
contenute in quel parere. La verifica circa la corretta ottemperanza
alla prescrizione appartiene invece, ancora una volta, alla fase
autorizzativa prodromica all’attivazione dell’impianto, coincidendo
con la verifica integrata relativa all’adozione delle migliori tecniche
disponibili contro l’inquinamento prodotto dall’impianto in esercizio
(fase colpita da autonome censure, che verranno trattate nel
prosieguo).
2.14. Il quattordicesimo motivo di cui al ricorso n. 78/08,
corrispondente al motivo sub A14 nel ricorso n. 15/09 ed al motivo
sub 11 del ricorso n. 14/09, “Sulla violazione di legge per violazione
dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria. Eccesso di potere per travisamento (fermo impianto)”, è
volto a far valere l’insufficienza della spiegazione fornita dalla società
proponente in ordine alla richiesta di informazioni del 5 luglio 2006,
relativamente alla gestione dei rifiuti in ingresso nei periodi di fermo
impianto per manutenzione ed all’impiego della c.d. fossa dei rifiuti. I
ricorrenti si dolgono altresì della circostanza che la conferenza di
servizi non avrebbe rilevato l’inadeguatezza, in parte qua, della nota
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integrativa A.E.R. del dicembre 2006, limitandosi a recepire il parere
della P.O. Gestione rifiuti del 5 aprile 2007, senza però trasfonderlo,
come avrebbe dovuto, in apposita prescrizione.
Al riguardo, sia sufficiente ribadire che il parere reso dalla P.O.
Gestione rifiuti del 24 settembre 2007 è stato fatto proprio dalla
conferenza decisoria, che ha ritenuto di differire il recepimento delle
relative prescrizioni alla fase dell’AIA, con previsione di carattere
generale (pag. 5 del verbale della conferenza 25 settembre 2007) che
può considerarsi legittima, trattandosi – lo si ripete – di prescrizioni
afferenti l’esercizio dell’impianto (nella specie, la gestione dei rifiuti in
ingresso nei periodi di fermo tecnico).
2.15. Rispettivamente con il quindicesimo motivo (ricorsi nn. 78/08 e
15/09 R.G.) e con il motivo sub 12 (ricorso n. 14/09 R.G.), “Eccesso
di potere per travisamento (in relazione alla riduzione dei rifiuti
all’origine)”, i ricorrenti lamentano che la P.O. provinciale Gestione
rifiuti, nel più volte citato parere del 24 settembre 2007, dopo aver
prefigurato scenari negativi in dipendenza dell’approvazione del
progetto presentato da A.E.R. S.p.a., con riferimento alla mancanza,
nel S.I.A., di un’analisi dei benefici connessi alla riduzione dei rifiuti
all’origine, nonché di una prospettiva orientata agli obiettivi nazionali,
abbia differito l’integrazione di tali aspetti alla fase dell’autorizzazione
integrata, anziché determinare l’immediato arresto della procedura di
VIA. Valgono, anche per tale aspetto, le medesime osservazioni fatte
in precedenza circa la legittimità della scelta di differire al momento
dell’autorizzazione integrata ambientale la soluzione definitiva di tutti
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i profili tecnici connessi con la gestione dell’impianto, il procedimento
di VIA essendo destinato in maniera più specifica ai profili
localizzativi e strutturali dell’impianto stesso.
2.16. Con il sedicesimo (ricorsi nn. 78/08 e 15/09 R.G.) e tredicesimo
(ricorso n. 14/09 R.G.) motivo, “Eccesso di potere per
contraddittorietà (dati sui consumi dei bruciatori ausiliari). Illegittimità
derivata”, i ricorrenti deducono che, con il parere di cui alla nota prot.
702/07, la Direzione ambiente P.O. Energia della Provincia di
Firenze avrebbe evidenziato l’assenza di dati sui consumi dei
bruciatori ausiliari, necessari nella fase di avviamento dell’impianto, e
di un bilancio energetico globale dell’impianto. La richiesta di
produrre una relazione circa tali aspetti sarebbe stata tuttavia ignorata
dalla conferenza di servizi decisoria, la quale avrebbe emesso la
pronuncia i compatibilità ambientale a dispetto di una così vistoso
difetto di istruttoria.
Al contrario di quanto affermato dai ricorrenti, la conferenza del 25
settembre 2007 (cfr. pag. 5 del verbale) ha preso in esame il parere
della P.O. Energia, rinviando alla fase di AIA il recepimento della
richiesta di chiarimenti ivi contenuta, e tanto basta ad escludere la
denunciata carenza istruttoria. Quanto alla legittimità del
differimento, si rinvia ai rilievi svolti circa il corretto coordinamento
tra le procedure di VIA ed AIA.
2.17. Con i rispettivi diciassettesimo (R.G. 78/08 e 15/09) e
quattordicesimo motivo (R.G. 14/09), rubricato “Sulla violazione di
legge per violazione l.r. Toscana n. 79/1998. Eccesso di potere per
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contraddittorietà , illogicità manifesta e travisamento (in relazione al
parere sull’aspetto paesaggistico della Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato”, i
ricorrenti contestano la scelta relativa alla localizzazione dell’impianto,
che, con le proprie ragguardevoli dimensioni, rappresenterebbe una
insanabile frattura nel tessuto architettonico ed urbanistico della Val
di Sieve, caratterizzato dalla presenza di numerose testimonianze del
passato, come il sistema – ancora ben leggibile – delle torri di origine
medievale. La Soprintendenza per i beni architettonici ed per il
paesaggio, chiamata ad esprimersi sulla compatibilità paesaggistica
dell’inceneritore, con il parere del 5 giugno 2006, recepito nella
richiesta di integrazioni del 5 luglio 2006, avrebbe smentito le
risultanze dello studio di impatto ambientale, evidenziando le elevate
qualità paesaggistiche dell’area, e mettendo in luce, al contempo, le
carenze del S.I.A. in ordine all’illustrazione grafica della fisionomia
dell’edificio in rapporto con il paesaggio circostante. Sull’impatto
paesistico si sarebbero altresì pronunciati negativamente la Comunità
montana della Montagna fiorentina e la Commissione comunale per il
paesaggio di Rufina.
In risposta ai rilievi della Soprintendenza, nel dicembre 2006 la
proponente avrebbe presentato una proposta di progetto definitivo
inalterata nelle dimensioni di massimo ingombro planimetrico, pur
venendo prevista una riduzione dell’altezza massima dell’impianto
(ma il contestuale aumento di altezza del camino per l’espulsione dei
fumi). A seguito della richiesta di ulteriori integrazioni da parte della
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Soprintendenza, nell’agosto del 2007 sarebbe stata presentata una
nuova soluzione di progetto definitivo, che prevede la
mimetizzazione dell’inceneritore attraverso la realizzazione di un
involucro esterno interamente ricoperto di piante rampicanti, nonché
di alcuni giardini pensili situati a varie altezze nell’edificio. Ad avviso
dei ricorrenti, oltre all’inadeguatezza della soluzione prescelta in
relazione alle dimensioni dell’impianto, nel replicare alle richieste della
Soprintendenza la proponente avrebbe omesso di fornire le dovute
risposte in ordine ad una serie di punti problematici, rimasti irrisolti.
Nonostante questo la stessa Soprintendenza, nella conferenza di
servizi del 25 settembre 2007, avrebbe espresso parere
orientativamente favorevole all’approvazione del progetto, rinviando
il parere definitivo alla successiva fase di autorizzazione, sul progetto
esecutivo, ed incorrendo perciò sia in contraddittorietà rispetto alle
posizioni assunte in precedenza, sia nella violazione del proprio
dovere di pronunciarsi definitivamente in sede di VIA.
Le censure sono fondate.
2.17.1. Nella nota del 5 giugno 2006, la Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e
Prato rimarcava, in riferimento al progetto di ampliamento
dell’inceneritore presentato d A.E.R., le elevate qualità paesaggistiche
del sito interessato dalle opere “soprattutto in relazione alla
compresenza della valle fluviale della Sieve e delle colline che la
fiancheggiano tra Rufina e Pontssieve, dove nei secoli l’opera
del’uomo ha modellato l’ambiente naturale creando un paesaggio tra i
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più tipici e meglio conservati del territorio toscano a est di Firenze”.
Tenuto conto delle ragguardevoli dimensioni dell’impianto
progettato, e della conseguente esigenza di un attento studio della
configurazione architettonica esterna e delle soluzioni di dettaglio,
onde rendere l’inserimento della struttura compatibile con il contesto
circostante, la Soprintendenza, al fine di poter valutare
approfonditamente l’impatto paesaggistico dell’ampliamento,
chiedeva un’integrazione documentale consistente in una
visualizzazione grafica dell’impianto atta a rappresentare, nelle varie
forme e scale possibili, ed anche mediante il ricorso a simulazioni
informatiche, gli aspetti architettonici della costruzione, ivi compresi
quelli di dettaglio, in rapporto alle percezioni visive dell’opera dai vari
punti del contesto paesaggistico, compresi quelli posti a media e lunga
distanza. La Soprintendenza invitava inoltre l’amministrazione
procedente a valutare la possibilità di ridurre l’altezza complessiva
dell’impianto.
Che il sito destinato ad accogliere l’inceneritore presenti elevate
qualità paesaggistiche veniva quindi ribadito dalla Soprintendenza
nella nota del 19 febbraio 2007, con cui si rilevava l’insufficienza della
documentazione integrativa fornita da A.E.R. in data 11 dicembre
2006, stante la mancata previsione di opere di mitigazione
paesaggistica sia visiva sia ambientale, ovvero di idonee misure di
compensazione degli effetti negativi ineliminabili, e si faceva richiesta
di ulteriore documentazione integrativa riferita sia allo stato attuale,
sia alle previsioni di progetto. In particolare, accanto alla
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documentazione anche fotografica illustrante i caratteri paesaggistici
del contesto e dell’area di intervento, con la sintesi delle relative
vicende storiche, nonché la presenza di eventuali vincoli paesaggistici
o di beni culturali tutelati, la richiesta aveva ad oggetto la
documentazione progettuale e fotografica di opere analoghe realizzate
in Italia e all’estero, l’illustrazione delle scelte localizzative e
dimensionali in relazione alle alternative praticabili, nonché delle
scelte di progetto, ed, ancora, una simulazione dettagliata e realistica
degli effetti determinati dall’inserimento paesaggistico dell’impianto,
la previsione degli effetti delle trasformazioni paesaggistiche a breve e
medio termine, e l’indicazione delle opere di mitigazione visiva ed
ambientale dei vari tipi di alterazioni generate dall’intervento, ovvero
delle eventuali opere di compensazione degli impatti non mitigabili.
Detta richiesta di chiarimenti ed integrazioni veniva integralmente
recepita dalla conferenza di servizi del 5 aprile 2007, che la rivolgeva
alla proponente negli stessi termini formulati dalla Soprintendenza,
mentre nella successiva conferenza decisoria del 25 settembre, si
prendeva atto delle modifiche apportate da A.E.R. al progetto onde
ridurne, per quanto qui interessa, l’impatto sulla componente
paesaggio; modifiche consistite nella riduzione dell’altezza
complessiva dell’edificio e nello studio di un “diverso approccio
architettonico” , diretto a mimetizzare l’impianto rivestendolo di una
struttura metallica (carter) di sostegno per piante rampicanti, in modo
da ricoprire completamente l’inceneritore di essenze vegetali
(unitamente alla realizzazione di alcuni giardini pensili).
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Sulla scorta delle varianti apportate al progetto, nella medesima
conferenza decisoria la Soprintendenza esprimeva parere
“orientativamente favorevole” sulla componente paesaggistica e sulla
soluzione progettuale, rinviando peraltro la propria pronuncia
definitiva sul progetto esecutivo alle successive fasi di autorizzazione,
subordinatamente alla presentazione degli elaborati che si riservava di
indicare successivamente con atto da allegare al verbale della
conferenza; il parere ufficiale della Soprintendenza veniva quindi
formalizzato con nota del 3 ottobre 2007, nella quale si confermava il
giudizio orientativamente favorevole in merito alla compatibilità
paesaggistica dell’opera, condizionando tuttavia il rilascio del parere
definitivo all’espletamento e alla valutazione, da effettuarsi
eventualmente in sede di AIA, di una serie di adempimenti
progettuali, e precisamente: la produzione dei documenti integrativi
già richiesti con la nota del febbraio 2007, e mai prodotti dalla
proponente; l’approfondimento degli aspetti riguardanti la
dimensione e la conformazione complessiva dell’opera al fine di
valutarne la congruenza e la plausibilità della volumetria sia rispetto
all’ingombro degli impianti tecnici interni, sia alla fisionomia del
contesto paesaggistico, anche con riferimento alle dimensioni dei
precedenti progetti; l’approfondimento degli aspetti riguardanti le
relazioni e le congruenze funzionali, morfologiche, materiche e
cromatiche tra impianto e annessa palazzina-uffici; approfondimento
degli aspetti riguardanti il sistema delle previste pareti vegetali esterne
e dei giardini pensili, con prioritario riferimento alle funzionalità e alle
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modalità di manutenzione nel tempo, unitamente alla precisa e
motivata individuazione delle essenze vegetali da impiegare ed alle
previste modalità di irrigazione, concimazione e trattamento;
approfondimento degli aspetti riguardanti i rapporti, anche in sede di
crono-programma esecutivo, tra la nuova opera e le costruzioni
attualmente esistenti, allo scopo di dimostrare la natura di
ampliamento del progetto, e non di nuova costruzione;
approfondimento degli aspetti riguardanti la sistemazione degli spazi
esterni inclusi nell’area di pertinenza dell’intervento, nonché le
relazioni tra l’opera e la viabilità carrabile esistente e di progetto, le
aree di manovra e di sosta dei flussi veicolari a servizio dell’impianto,
ed, infine, le relazioni tra l’opera e le adiacenti costruzioni di
particolare pregio, con prioritario riferimento alla vicina casa colonica.
2.17.2. La pedissequa ricostruzione degli interventi effettuati dalla
Soprintendenza nel corso della procedura di VIA rende palese la
sussistenza dei vizi denunciati, sotto il duplice profilo
dell’insufficienza e dell’incoerenza del giudizio finale di compatibilità
paesaggistica dell’impianto.
In primo luogo, se è vero che, come ripetutamente osservato, il
corretto coordinamento tra le fasi della VIA e dell’AIA – per evitare
inutili sovrapposizioni laddove, come nella specie, ove non si faccia
ricorso ad una procedura unitaria – può essere realizzato demandando
alla seconda le verifiche attinenti ad aspetti più strettamente
gestionali, questa sorta di ”osmosi” incontra comunque il limite
rappresentato dalla funzione tipica delle due procedure. E poiché, ai
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sensi del D.Lgs. n. 59/05, l’oggetto e l’ambito applicativo
dell’autorizzazione integrata ambientale sono costituiti dalla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, in termini
generali deve escludersi che siano suscettibili di differimento alla fase
dell’AIA valutazioni relative a componenti ambientali, come il
paesaggio, interessate da impatti di matrice più ampia, la cui analisi
pare per definizione riservata alla valutazione di impatto ambientale:
in questo senso, è inequivocabile il tenore della disciplina legislativa in
materia, che da un lato concentra nella procedura di VIA l’esame dei
profili concernenti la localizzazione delle opere, da valutarsi tenuto
conto della sensibilità ambientale delle aree geografiche interessate ed,
in particolare, dell’utilizzazione attuale del territorio e della sua
importanza storica, culturale ed archeologica (cfr. Allegato V alla
Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06), ovvero dell’impatto sulla
popolazione, sul patrimonio architettonico e archeologico, sul
paesaggio (cfr. Allegato C legge regionale toscana n. 79/98); e,
dall’altro, tempera la vocazione omnicomprensiva dell’AIA, quale
emerge dall’art. 5 co. 14 del citato D.Lgs. n. 59/05, con la norma
generale di coordinamento contenuta nell’art. 10 del D.Lgs. n.
152/06, sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 4/08, che agisce nella
direzione – opposta – di attrarre alla procedura di VIA anche quella
per il rilascio dell’autorizzazione integrata.
Dal momento che, in altre parole, la scelta dei contenuti valutativi
suscettibili di differimento dalla fase di VIA alla successiva fase
autorizzativa non può essere rimessa all’arbitrio dell’amministrazione
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procedente, ma va operata sulla base dei indicazioni legislative che
concorrono a connotare e differenziare le due procedure, lo studio
degli impatti prodotti sulla componente paesaggistica continua a
costituire, ad avviso del collegio, uno degli aspetti necessari della
valutazione di impatto ambientale, di talché ogni questione relativa a
tali impatti deve trovare soluzione in seno al procedimento di VIA.
Ne deriva che è illegittimo, e vizia l’intera pronuncia di compatibilità
ambientale qui impugnata, il parere reso dalla Soprintendenza
fiorentina nella conferenza di servizi decisoria, in quanto atto
dichiaratamente non definitivo ma solo “orientativo”, e pertanto
insufficiente a garantire l’affidabilità della determinazione conclusiva
del procedimento; il che contrasta con i principi che presiedono alla
valutazione di impatto ambientale di progetti, le cui finalità –
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e
conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto
risorsa essenziale per la vita (art. 4 co. 4 lett. b) D.Lgs. n. 152/06) –
esigono l’adozione di decisioni motivate in maniera tendenzialmente
esaustiva su ogni e ciascuno degli impatti ambientali rilevanti, e
contrasta altresì con i superiori criteri della precauzione, dell’azione
preventiva e della correzione alla fonte dei danni provocati
all’ambiente, cui l’azione ambientale della P.A. deve essere informata
(art. 3-ter D.Lgs. n. 152/06).
La conclusione si giustifica, del resto, anche con l’esigenza di non
snaturare le fasi progettuali successive all’approvazione del progetto
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definitivo sottoposto a VIA, e di evitare perciò che modifiche
sostanziali del progetto stesso, rese necessarie da una valutazione di
impatto tardiva, possano venire indebitamente differite alla sede della
progettazione esecutiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n.
4970), in coerenza con la regola di derivazione comunitaria che
impone di effettuare la valutazione di impatto ambientale non appena
sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può
avere sull’ambiente, come accade con il progetto definitivo cui, non a
caso, la VIA “ordinaria” si riferisce (a seguito delle innovazioni
introdotte dal D.Lgs. n. 4/08. sul punto, cfr. Corte Giustizia CE, sez.
II, 28 febbraio 2008, C-2/07).
2.17.3. Per altro verso, il parere della Soprintendenza è stato emesso
in assenza non soltanto di tutti gli elementi documentali che pure
erano stati richiesti relativamente all’inserimento paesaggistico
dell’opera, ma anche di elementi decisivi concernenti l’adeguatezza del
previsto sistema di copertura vegetale. L’ampiezza degli adempimenti
progettuali e delle richieste integrative che si accompagnano al parere
del 3 ottobre 2007, a partire dal rinnovo della precedente richiesta di
documenti, rimasta inevasa, lasciano infatti chiaramente intendere
come la Soprintendenza si sia pronunciata senza disporre di alcun
elemento aggiuntivo rispetto alla fase iniziale della procedura,
risultando perciò difficile comprendere su quali basi essa abbia
ritenuto di ovviare alle carenze progettuali riscontrate con la nota del
19 febbraio e relative, lo si ricorda, alla mancata previsione in
progetto di opere di mitigazione visiva ed ambientale, ovvero di
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idonee misure di compensazione, il tutto rapportato alla elevata
qualità paesaggistica del sito.
Anche poi a voler ammettere che l’elemento di novità sia
rappresentato dalla variante progettuale che ha previsto l’adozione di
un sistema di pareti vegetali esterne e giardini pensili a copertura
dell’impianto, resta comunque la mancanza di tutta una serie di dati
che la stessa Soprintendenza – facendone richiesta – ha mostrato di
continuare a ritenere necessari per poter valutare il grado di
inserimento ambientale-paesaggi stico dell’opera. Se, a questo, si
aggiunge che l’assenza dei dati inerenti le previste modalità di
manutenzione del sistema di copertura vegetale, nonché la tipologia di
essenze da impiantare allo scopo, ha indotto la Soprintendenza a
chiedere, oltre ad un’apposita integrazione documentale, l’impegno
formale dell’amministrazione procedente ad assicurare la regolare
manutenzione nel tempo dell’impianto, ne deriva che il giudizio
favorevole si riduce ad un parere astratto e generico (“orientativo” ,
per l’appunto), come tale inidoneo a soddisfare i requisiti della
corretta valutazione di compatibilità ambientale, la quale implica che i
possibili impatti dell’opera siano resi conoscibili ed analizzati in modo
specifico e concreto.
Anche per i profili appena evidenziati, il parere reso dalla
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio deve
ritenersi affetto da vizi che si trasmettono alla pronuncia di VIA.
Quanto alla possibilità che tali vizi possano dirsi sanati a posteriori in
virtù del parere di compatibilità paesaggistica espresso, dalla stessa
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Soprintendenza, nel procedimento conclusosi con il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale, si rinvia al successivo punto
3.13.
2.18. Con il diciottesimo (R.G. nn. 78/08 e 15/09) e quindicesimo
(R.G. n. 15/09) motivo, “Violazione di legge per violazione della l.r.
Toscana 3 novembre 1998, n. 79 e in particolare dei suoi articoli 14 e
18. Eccesso di potere per contraddittorietà e per motivazione
perplessa (in relazione ai pareri espressi nella seduta della Conferenza
dei Servizi del 25.9.2007)”, i ricorrenti lamentano che diverse delle
autorità presenti nella conferenza decisoria del 25 settembre 2007
avrebbero espresso pareri non definitivi, o perplessi, o addirittura
negativi, non giustificandosi l’affermazione, contenuta nel verbale,
secondo cui la pronuncia di compatibilità ambientale sarebbe stata
adottata all’unanimità. In argomento, si rinvia a quanto esposto in
precedenza circa la legittimità del differimento di alcune valutazioni
definitive alla fase dell’autorizzazione integrata (con riferimento ai
pareri dell’ANAS, dell’ARPAT e della Publiacqua), ovvero alla
illegittimità di tale differimento (parere della Soprintendenza) , con
l’unica precisazione che, relativamente al parere del Sindaco di Rufina,
quel che rileva è la valutazione tecnica, favorevole, mentre nessun
rilievo può essere attribuito alla valutazione politica (si veda il primo
comma dell’art. 14-quater della legge n. 241/90, in forza del quale il
dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità , deve essere manifestato nella conferenza di servizi,
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deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e
deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell’assenso) .
3. Esaurita la trattazione delle censure rivolte nei confronti del
procedimento di VIA e della pronuncia di compatibilità ambientale
del progetto di ampliamento dell’inceneritore di Rufina, da essa
scaturita, può passarsi ad affrontare i motivi i gravame indirizzati
contro la procedura di autorizzazione integrata ambientale, culminata
nella determinazione finale n. 3685 del 2 ottobre 2008, parimenti
impugnata.
3.1. Rispettivamente con i motivi sub B.1. (ricorso n. 15/09 R.G.) e 16
(ricorso n. 14/09 R.G.), i ricorrenti Giuntini Antinori e Italia Nostra
rinnovano, stavolta nei confronti della procedura di AIA, le medesime
censure già proposte contro quella di VIA circa la presunta
anticipazione, ad opera della Provincia di Firenze, degli esiti del
procedimento, da cui scaturirebbe la dedotta violazione dei principi
del giusto procedimento, del buon andamento e dell’imparzialità
dell’azione amministrativa. I motivi sono infondati per le medesime
ragioni esposte al precedente punto 2.1., da intendersi qui
integralmente richiamate.
3.2. Con il motivo rubricato sub B.2., il solo Giuntini Antinori si duole
del fatto che le osservazioni da lui presentate con memorie dell’8
gennaio e del 25 giugno 2008 non avrebbero ricevuto alcuna
considerazione e valutazione ai fini della pronuncia del
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provvedimento finale, in spregio della disciplina del giusto
procedimento e della partecipazione procedimentale. Ribadito che la
formazione di un corretto contraddittorio procedimentale non esige,
da parte dell’amministrazione procedente, la puntuale confutazione di
tutte le osservazioni svolte dalle parti private, poiché è sufficiente che
esse siano state comunque valutate, e che dalla motivazione del
provvedimento conclusivo emerga la ragione del loro mancato
accoglimento, dagli atti di causa risultano essere state ricevute e
recepite, ai fini della richiesta di integrazioni da indirizzare alla
proponente, le osservazioni formulate dal ricorrente nel gennaio 2008
(verbale della conferenza di servizi del 17 gennaio 2008); allo stesso
modo, risultano ricevute e trasmesse alla proponente, allo scopo di
poter meglio approfondire le ulteriori richieste di chiarimenti, le
osservazioni del giugno 2008 (verbale della conferenza di servizi del
27 giugno 2008), di modo che la sussistenza dei vizi denunciati deve
essere in linea di principio esclusa. Né il ricorrente – salvo quanto si
dirà intorno al parere di compatibilità paesaggistica dell’opera – indica
alcuno specifico profilo in ordine al quale l’esame delle osservazioni
possa presumersi essere stato omesso, per tale aspetto la censura
apparendo pertanto inammissibile per genericità.
3.3. Con i motivi B.3. (R.G. n. 15/09) e 17 (R.G. 14/09), “Violazione
di legge per violazione dell’art. 208, primo comma, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152. Illegittimità derivata. Violazione del principio del giusto
procedimento e degli artt. 9, 10 e ss. legge n. 241/1990. Violazione
dell’art. 97 Cost., e dei principi di buon andamento e buona
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amministrazione” , i ricorrenti deducono che la società proponente
avrebbe presentato un progetto non definitivo, perché mancante di
numerosi aspetti e dettagli operativi e costruttivi perfezionati solo a
seguito del rilascio dell’AIA, in tal modo venendo ad essere
compromesso anche il diritto di partecipazione dei controinteressati.
La censura non individua le specifiche carenze della progettazione
presentata da A.E.R. S.p.a., risultando perciò inammissibilmente
generica. E l’indeterminatezza del motivo non è superabile attraverso
il rinvio alla nota della P.O. Gestione rifiuti del 27 giugno 2008, la
quale a sua volta fa (generico) rinvio al progetto, ma trascura che il
passaggio dalla progettazione definitiva a quella esecutiva costituisce
lo strumento fisiologico per apportare all’opera le puntualizzazioni
necessarie, ferme restando le caratteristiche sostanziali dell’opera
stessa.
3.4. Con i motivi sub B.4. e 18, “Violazione di legge per violazione
della l.r. Toscana 1/2005 (già legge r. Toscana n. 5/1995) del Piano di
indirizzo territoriale della Regione Toscana e degli atti di
pianificazione e gestione del territorio della Provincia di Firenze, del
Comune di Rufina e del Comune di Pontassieve circa la
localizzazione del nuovo impianto in rapporto alla pianificazione
territoriale e urbanistico- ambientale. Eccesso di potere per
irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Violazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale”, i
ricorrenti propongono doglianze sostanzialmente sovrapponibili a
quelle già articolate nei confronti della pronuncia di compatibilità
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ambientale, e che vanno dunque respinte per le medesime ragioni di
cui al precedente punto 2.5., da aversi per integralmente richiamate.
3.5. Con i motivi B.5. e 19, “Violazione del PTCP in relazione alla
vulnerabilità degli acquiferi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria
e per irragionevolezza. Difetto di motivazione. Eccesso di potere in
ordine alla mancata considerazione concreta del rischio idraulico”, si
sostiene che l’intervento proposto da A.E.R. ricadrebbe in area
classificata ad elevata vulnerabilità idraulica, per la quale il PTCP
prescrive di evitare l’insediamento di infrastrutture ed attività
potenzialmente inquinanti, salve deroghe ammissibili solo a seguito di
specifiche indagini attestanti situazioni locali di minore vulnerabilità
intrinseca delle falde; il rischio ambientale sarebbe inoltre connesso
all’emissione di microinquinanti, capaci di raggiungere la falda
acquifera per caduta diretta o per dilavamento. Ciononostante, nel
corso del procedimento di autorizzazione non sarebbe stata effettuata
alcuna indagine finalizzata alla valutazione dello stato di qualità del
suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. La realizzazione del
progetto sarebbe inoltre illegittima perché l’impianto ricadrebbe in
area a pericolosità idraulica molto elevata, compresa fra quelle
potenzialmente sondabili in prossimità di corsi d’acqua, nonché fra
quelle “sensibili” di cui al PTCP.
Il motivo è parzialmente fondato.
Come osservato in precedenza, secondo il PTCP la preesistenza in loco
di un impianto di incenerimento costituisce fattore preferenziale ai
fini della realizzazione del progetto per cui è causa, e la stessa
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classificazione dell’area in questione come “invariante strutturale”
non preclude la possibilità di realizzarvi i servizi e le attrezzature di
livello provinciale e/o regionale, ai sensi dell’art. 24 delle norme
tecniche di attuazione. Tanto premesso, sebbene la previsione
progettuale di interventi di sistemazione ambientale idonei a
consentire il superamento delle criticità legate all’aspetto acqua e
suolo fosse stata oggetto di positiva valutazione in sede di VIA, la
compatibilità fra il progetto ed il predetto PTCP è stata
espressamente condizionata dalla stessa Provincia di Firenze, ai fini
del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, allo svolgimento
delle specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche previste dal
Piano per l’ipotesi di insediamento di infrastrutture inquinanti in zone
ad elevata vulnerabilità degli acquiferi, con l’aggiunta della
raccomandazione di tenere altresì in considerazione l’aspetto
idraulico: in questo senso è il parere della P.O. Gestione PTCP in
data 26 giugno 2008, del quale si dà atto nella conferenza di servizi del
27 giugno 2008, che ne recepisce raccomandazioni e prescrizioni (pag.
8 del verbale), riservandosi di richiedere alla proponente con separata
nota tutti i chiarimenti e le precisazioni resisi necessari all’esito
dell’istruttoria. Ed in effetti la successiva nota provinciale del 2 luglio
2008, oltre alla richiesta di chiarimenti in merito ad una serie di aspetti
dettagliatamente elencati, reca in allegato, fra gli altri, il parere del 26
giugno 2008, contenente la prescrizione relativa alle indagini sulla
falda. Tuttavia, né dal verbale della conferenza di servizi decisoria del
30 settembre 2008, né dal provvedimento conclusivo della procedura,
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è dato evincere alcun riferimento all’effettuazione di quelle indagini,
circostanza che integra il denunciato eccesso di potere per difetto di
istruttoria ed irragionevolezza, non comprendendosi su quali basi
l’amministrazione abbia ritenuto di procedere al rilascio
dell’autorizzazione a prescindere dal rispetto della prescrizione a suo
tempo impartita, ovvero abbia ritenuto di poter fare a meno delle
indagini richieste.
Con riguardo al rischio idraulico, esso è stato invece legittimamente
escluso sulla scorta dei pareri rilasciati dalla competente Autorità di
bacino e dall’URTAT.
3.6. Con i motivi B.6. e 20, rispettivamente, i ricorrenti tornano ad
affermare che il progetto presentato dalla controinteressata sarebbe
luogo, in realtà, ad un impianto del tutto nuovo, e non ad un mero
ampliamento dell’impianto già esistente. Sul punto, possono
richiamarsi e confermarsi le considerazioni svolte al punto 2.4. in
merito alla procedura di VIA, dalle quali scaturisce l’infondatezza
anche del presente assunto.
3.7. I motivi B.7. e 21, “Eccesso di potere per difetto di istruttoria,
perplessità, irragionevolezza ed illogicità in ordine alla mancata
previsione della necessità di provvedere alla dismissione del vecchio
inceneritore ed alla bonifica ambientale prima della realizzazione
dell’opera. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”, muovono dal
parere ARPAT del 30 settembre 2008, consegnato in conferenza di
servizi, nella parte in cui richiede la presentazione, prima
dell’attivazione dell’impianto in progetto, di un apposito piano di
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dismissione del vecchio impianto e di ripristino ambientale del sito.
Nel rispetto di tale parere, sostengono i ricorrenti, la Provincia di
Firenze avrebbe dovuto imporre la dismissione e la bonifica
ambientale come condizione per poter procedere alla cantierizzazione
delle nuove opere. Il progetto mancherebbe, inoltre, di un
cronoprogramma degli interventi, richiesto tanto dall’ARPAT, che
dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
In senso contrario alle affermazioni dei ricorrenti, deve ritenersi
corretta la scelta – descritta nella relazione tecnica prodotta da A.E.R.
il 23 aprile 2008 – di procedere alla dismissione del vecchio impianto
parallelamente ed in maniera via via corrispondente alla realizzazione
dei lavori di ampliamento, onde consentire la prosecuzione
dell’attività di smaltimento e passare gradualmente dall’utilizzo del
vecchio impianto a quello del “nuovo”, come in maniera tutt’altro che
criptica riferisce la menzionata relazione. L’invocato parere ARPAT
non impone, peraltro, che l’avvio delle opere di ampliamento sia
preceduto dalla integrale bonifica del sito, limitandosi a pretendere
che il piano di dismissione sia presentato prima dell’attivazione
dell’impianto. Lo stesso vale per il cronoprogramma degli interventi,
che, afferendo alla fase esecutiva, può anche seguire il rilascio
dell’autorizzazione integrata, purché venga approntato prima ed in
funzione dell’avvio dei lavori, condizionato al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire.
3.8. Con i motivi sub B.8. e 22, “Violazione di legge per contrasto con
il Piano Industriale A.T.O. – paragrafo 3.2.3.3. relazione finale pag.
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185, adottato in data 11 dicembre 2003 approvato in data 1 aprile
2004 e aggiornato con D.G.P. 28 agosto 2007, n. 254. Eccesso di
potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà interna al
procedimento AIA”, i ricorrenti ancora una volta denunciano che il
progetto approvato conterrebbe una modifica sostanziale alla
tipologia dei rifiuti previsti per il conferimento all’impianto di Rufina,
consistente nella possibilità di avviare all’incenerimento anche una
frazione di rifiuti “tal quale” non contemplata dal Piano industriale di
gestione dei rifiuti, né dal progetto iniziale. Si tratta, nella sostanza,
delle medesime censure già proposte nei confronti della valutazione di
compatibilità ambientale e respinte per le ragioni esposte al punto
2.7., cui può pertanto farsi rinvio. Va precisato che nessuna richiesta
di chiarimenti e di acquisizione di dati circa il confronto con il Piano
Industriale, ma il mero rinvio della verifica al rappresentante
dell’A.T.O., è stato formulato dalla P.O. Rifiuti e bonifica della
Provincia in seno alla conferenza di servizi del gennaio 2008,
dovendosi così escludere la sussistenza del lamentato difetto di
istruttoria, mentre, nel merito, non vi sono dubbi circa la
compatibilità fra il Piano ed il conferimento all’impianto di rifiuti “tal
quale”.
3.9. I motivi B.9. e 22, “Violazione della disposizione di cui all’art. 4
del D.Lgs. n. 133/05. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione del Piano
regionale di gestione dei rifiuti D.C.R.T. n. 88 del 7 aprile 1998 al
punto 4.4. all. I, approvato ai sensi della legge regionale 18 maggio
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1998, n. 25 e ss.mm.ii.. Illegittimità derivata”, intendono far valere la
mancata indicazione, nel provvedimento di AIA e nel relativo allegato
tecnico, delle quantità autorizzate per ciascuna tipologia di rifiuti
conferiti all’inceneritore, come richiesto dall’art. 4 co. 3 del D.Lgs. n.
133/05; nonché la violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti
nella parte in cui fa divieto di avviare all’incenerimento rifiuti “tal
quali”.
Le categorie di rifiuti ammesse nell’impianto per cui è causa sono
partitamente elencate nell’allegato tecnico alla determinazione
conclusiva del procedimento di AIA (pag. 27), con indicazione dei
relativi codici CER, ai sensi dell’art. 4 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n.
133/05, e dei quantitativi massimi annui e giornalieri da trattare.
L’indicazione delle quantità autorizzate per le singole categorie,
richiesta dalla lettera a) dell’art. 4 co. 3 appena citato, si rinviene,
invece, nel verbale della conferenza di servizi decisoria convocata il 25
settembre 2007 in sede di VIA, ove, a ben vedere, si omette però di
specificare i quantitativi massimi delle categorie di rifiuti diverse da
quelle contraddistinte dai codici 19 12 12 e 20 03 01, di talché
limitatamente a tali categorie – peraltro marginali, rispetto ai
quantitativi globali trattati – la censura coglie nel segno.
Sull’ammissibilità all’incenerimento del rifiuto “tal quale”, si rimanda
alle osservazioni già svolte.
3.10. Con i motivi B.10. e 23, “Eccesso di potere per difetto di
istruttoria (controllo rifiuti in ingresso)”, è evocata la prescrizione,
apposta al provvedimento di compatibilità ambientale, in forza della
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quale presso il termovalorizzatore di Rufina si sarebbe dovuto
realizzare un impianto di pretrattamento finalizzato all’eliminazione
degli inerti, in aggiunta alla contestuale attivazione di azioni articolate
e strutturali per la riduzione a monte di tali materiali: prescrizione che
la conferenza di servizi in sede di AIA avrebbe omesso di valorizzare,
limitandosi a chiedere l’illustrazione di una procedura specifica di
accettazione per il controllo del rifiuto in ingresso. Neppure a tale più
contenuta richiesta la proponente, peraltro, avrebbe dato corso, come
rilevato anche dall’ARPAT nel parere del 26 giugno 2008, ma – a
dispetto della risposta, altrettanto evasiva, fornita da A.E.R. alla
richiesta di chiarimenti reiterata dall’amministrazione procedente con
nota del 2 luglio 2008 – la conferenza di servizi sarebbe rimasta
inerte, consentendo che la prescrizione rimanesse in ottemperata.
In realtà, la prescrizione cui i ricorrenti fanno riferimento, posta al
punto 1 lett. h) del verbale della conferenza decisoria del 25 settembre
2007, per come richiamato nel provvedimento conclusivo della VIA,
esige che “si ponga in essere, sia per il materiale in arrivo all’impianto
di Terranuova Bracciolini, che soprattutto per i rifiuti provenienti
dall’area Valdisieve, un sistema di pretrattamento finalizzato
all’eliminazione del materiale inerte, ovvero attivare contestualmente
una metodica ed una serie di azioni articolate e strutturali per la
riduzione a monte di tale materiale”. Ed è proprio l’uso della
congiunzione disgiuntiva “ovvero” a mostrare come
l’amministrazione procedente abbia posto la realizzazione del sistema
di pretrattamento dei rifiuti sullo stesso piano della riduzione a monte
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degli inerti in ingresso, la seconda rappresentando la soluzione
alternativa ed equivalente al problema degli inerti. In questa ottica,
nessuna incoerenza è ravvisabile nell’essersi la procedura di AIA
concentrata sin dall’inizio sulle azioni correttive volte a diminuire la
presenza degli inerti nei rifiuti, anziché insistere per la realizzazione
dell’impianto di pretrattamento; piuttosto, non può ritenersi
soddisfacente la risposta fornita dalla controinteressata con le
integrazioni del 24 aprile 2008, giacché il generico impegno, ivi
assunto da A.E.R., a farsi promotrice verso le amministrazioni locali
dei comportamenti virtuosi da indicare alla cittadinanza, finisce per
rivelarsi elusivo nella misura in cui non è assistito da alcuna
indicazione circa le azioni correttive e di controllo da proporre e
promuovere nella pratica.
Venendo poi alla richiesta di integrazioni di cui ai punti 3.8 e 3.9 della
nota 2 luglio 2008, benché i chiarimenti resi da A.E.R. nel settembre
2008 descrivano una serie di azioni previste nell’ipotesi di
rinvenimento di rifiuti “anomali”, per ciò solo non appare giustificato
il radicale abbandono della prescrizione relativa al pretrattamento, alla
quale la Provincia si era pur sempre autovincolata all’esito della
procedura di VIA. E lo stesso confronto con le Migliori Tecniche
Disponibili (B.A.T. –Best Advanced Tecniques) di settore, che prevedono
appunto la presenza di sistemi di pretrattamento dei rifiuti in ingresso
(cfr. pag. 4 dell’allegato tecnico all’AIA), evidenzia ulteriormente le
carenze dell’istruttoria che ha condotto – senza ragioni chiare, il vizio
istruttorio riflettendosi sulla motivazione degli atti impugnati – a
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deviare dalla rigorosa scelta iniziale, per privilegiare un più blando
controllo di tipo visivo demandato all’operatore in fase di scarico dei
rifiuti.
In definitiva, risultando la prescrizione di fatto disattesa in ciascuna
delle alternative previste, anche in ordine a tale aspetto va
riconosciuta la fondatezza del gravame.
3.11. Con i motivi B.11 e 24, “Eccesso di potere per travisamento.
Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca (utilizzo della fossa
di rifiuti come stazione di trasferimento)” , i ricorrenti espongono che,
pur avendo la conferenza di servizi del 27 giugno 2008 recepito il
parere della P.O. provinciale Gestione rifiuti in pari data, nel quale si
dubitava della legittimità di destinare la c.d. fossa dei rifiuti al duplice
uso di stoccaggio e stazione di trasferimento al di fuori della necessità
di sottoporre a interventi di manutenzione la fossa medesima, la
controinteressata avrebbe insistito nel voler utilizzare la fossa come
deposito preliminare di rifiuti anche nella diversa ipotesi di prolungata
inattività dell’impianto; il mancato rispetto delle indicazioni ricevute,
ad opera della proponente, non sarebbe stato tuttavia sanzionato
dall’amministrazione , la quale si sarebbe anzi adeguata alla volontà di
A.E.R., senza peraltro che dagli atti del procedimento emergano i
particolari del confronto relativo alla questione.
Dagli atti si ricava che il parere del 27 giugno 2008 ha, in effetti,
costituito materia della richiesta di chiarimenti di cui al punto 1.1.
della nota indirizzata dalla Provincia alla proponente il 2 luglio 2008,
più volte citata, e nella quale si legge: “Devono essere fornite maggiori
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indicazioni in merito al funzionamento della fossa dei rifiuti come
“stazione di trasferimento” , anche in relazione alla normativa vigente.
Deve essere valutato dalla Ditta che nell’utilizzo della fossa rifiuti per
il duplice uso di stoccaggio ai fini dell’alimentazione del forno e come
stazione di trasferimento che non è opportuno rimuovere i rifiuti, a
meno che non debbano essere effettuati interventi di manutenzione
straordinaria e non programmabile che interessino la fossa stessa;
mentre per le fasi di fermo prevedibili, servizio di raccolta può essere
organizzato per il diretto conferimento agli impianti di destinazione
alternativi”. Nel verbale della successiva conferenza del 30 settembre
2008, fra le precisazioni da chiedere al proponente è indicato
l’”approfondimento gestione fossa rifiuti in occasione di fermi
prolungati dell’impianto” , ed è successivamente riportata la risposta
del rappresentante di A.E.R., il quale afferma che la fossa “funzionerà
temporaneamente da stazione di accumulo e trasferimento dei rifiuti
raccolti sul territorio solo in occasione di fermi prolungati
dell’impianto” ; tale affermazione si riflette peraltro nella prescrizione
n. 15.1 apposta alla determinazione conclusiva del procedimento (cfr.
alleato tecnico, pag. 28), che disciplina appunto le modalità di utilizzo
della fossa consentendone solo temporaneamente, in occasione di
fermi prolungati, l’uso come stazione di trasferimento.
Come si vede, nel passaggio dal parere del 28 giugno (e dalla
consequenziale richiesta di integrazioni del 2 luglio) alla prescrizione
finale, non vi è traccia della valutazione – che pure era stata
espressamente demandata alla proponente – circa l’inopportunità di
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rimuovere i rifiuti dalla fossa se non per imprevedibili ragioni di
manutenzione straordinaria della fosse stessa, e circa la possibilità di
riorganizzare il servizio di raccolta nel caso di fermi prevedibili. La
prescrizione, infatti, non fa alcuna distinzione tra l’ipotesi del fermo
programmato dell’impianto e quella del fermo non programmato
(non programmabile) ; e poiché anche qui non è dato comprendere
sulla base di quali elementi l’istruttoria abbia deviato dalla direzione
che le era stata inizialmente impressa, ancora una volta l’operato
dell’amministrazione incorre nei vizi denunciati.
3.12. I motivi B.12. e 25, rubricati “Violazione di legge per violazione
di prescrizione. Eccesso di potere per travisamento (mancato
protocollo di intesa sul teleriscaldamento)” , muovono dalla
prescrizione, acclusa alla pronuncia di compatibilità ambientale,
avente ad oggetto la stipula di un accordo tra la proponente A.E.R. ed
i Comuni di Rufina, Pontassieve e Pelago per la realizzazione di una
rete di teleriscaldamento quale misura compensativa per il
mantenimento della qualità dell’aria. Il rispetto di tale prescrizione,
deducono i ricorrenti, è stato sollecitato unicamente nella fase di
avvio della procedura di AIA, conclusasi tuttavia senza che la
proponente abbia fornito alcuna garanzia di realizzazione dell’opera, e
senza che sia stato imposto alcun adeguamento dell’altezza del
camino dell’impianto a tutela della qualità dell’aria, come pure era
stato prescritto in esito alla VIA.
I motivi sono fondati nei limiti delle precisazioni che seguono.
La prescrizione di cui al punto 1. f) del verbale della conferenza di
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servizi del 25 settembre 2007, recepita nel provvedimento conclusivo
della procedura di VIA, stabilisce che la proponente si faccia carico
presso le amministrazioni comunali di Rufina, Pelago e Pontassieve di
stipulare accordi per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento
come opera compensativa per la salvaguardia della qualità dell’aria. La
prescrizione prevede altresì che, “qualora la realizzazione di tale
infrastruttura non fosse sufficiente per il mantenimento della attuale
qualità dell’aria, il proponente dovrà adeguare l’altezza del camino
…”. La conferenza di servizi del 17 gennaio 2008, in sede di AIA, ha
fatto propria la prescrizione relativa alla rete di teleriscaldamento,
imponendo alla proponente di presentare prima della conclusione del
procedimento, e comunque entro la successiva seduta della
conferenza, un accordo con i Comuni sopra indicati, atto a
evidenziare la volontà di predisporre l’infrastruttura necessaria al
teleriscaldamento ed altresì contenente la dichiarazione di
disponibilità della proponente medesima a predisporre le strutture
occorrenti per un eventuale ulteriore innalzamento del camino. In
data 18 giugno 2008, A.E.R. S.p.a. ed il Comuni di Pelago,
Pontassieve e Rufina hanno quindi sottoscritto un protocollo di intesa
per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica della
rete di teleriscaldamento, impegnandosi a completare le verifiche
entro i sei mesi successivi; con il medesimo protocollo, A.E.R. si è
impegnata a predisporre quanto necessario per l’innalzamento del
camino, nell’ipotesi della mancata realizzazione della rete di
teleriscaldamento.
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Ora, posto che con la sottoscrizione del protocollo d’intesa può
considerarsi ottemperata la prescrizione impartita in sede di VIA, la
quale aveva ad oggetto il perseguimento delle intese finalizzate alla
realizzazione dell’infrastruttura (e non la realizzazione stessa), nella
conferenza di servizi del 27 giugno 2008 l’amministrazione
procedente ha inteso precisare che la presentazione dello studio di
fattibilità di cui al protocollo di intesa avrebbe, a sua volta, formato
oggetto di specifica prescrizione nell’atto autorizzatorio (si veda la
“discussione” a pag. 12 del verbale). Tale precisazione è rimasta,
tuttavia, senza seguito, giacché la determinazione conclusiva del
procedimento non contiene alcuna prescrizione, ma si limita ad
attestare – nel confronto con le BAT di settore – l’avvenuta stipula
del protocollo e la circostanza che l’impianto è predisposto per la
cessione di calore da destinare al teleriscaldamento. Nei limiti della
violazione dell’autovincolo che la stessa Provincia si era data nel corso
della procedura, le censure possono pertanto trovare accoglimento.
3.13. Con i motivi B.13. e 26, rubricati “Eccesso di potere per
mancata considerazione delle osservazioni proposte in tema di
Contrasto del manufatto dell’impianto con i valor paesaggistici. Eccesso di
potere per difetto di istruttoria in ordine al parere della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. Eccesso
di potere per contraddittorietà , irragionevolezza e perplessità.
Illegittimità derivata: illegittimità del parere della Soprintendenza per i
Beni Archeologici e Paesaggistici del 4 giugno 2008 (prot. 3031) per
assoluto difetto di motivazione – art. 3 Legge n. 241/1990, per
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eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed
illogicità. Illegittimità derivata”, i ricorrenti censurano la valutazione
di compatibilità paesaggistica del progetto, pronunciata sia in sede di
VIA, sia in sede di AIA.
Il motivo è fondato.
Dei vizi che affliggono il parere “orientativo” di compatibilità
paesaggistica reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per
il paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato nel corso della procedura per la
valutazione di impatto ambientale, si è detto in precedenza (punto
2.17). Il problema ancora da risolvere è se detti vizi possano
considerarsi superati alla luce della nuova pronuncia di compatibilità
resa dalla medesima Soprintendenza nell’ambito del procedimento
per il rilascio dell’autorizzazione integrata; si ricorda, a tale proposito,
che la nota del 3 ottobre 2007, contenente il parere ufficiale della
Soprintendenza ai fini VIA, subordinava espressamente il rilascio del
parere definitivo all’espletamento e alla valutazione, rimessi in sede di
AIA, di una cospicua serie di adempimenti progettuali, e precisamente
alla produzione dei documenti integrativi già richiesti con la nota del
febbraio 2007, e mai prodotti dalla proponente, nonché
all’approfondimento degli aspetti riguardanti: la dimensione e la
conformazione complessiva dell’opera; le relazioni e le congruenze
funzionali, morfologiche, materiche e cromatiche tra impianto e
annessa palazzina-uffici; il sistema delle previste pareti vegetali esterne
e dei giardini pensili; i rapporti tra la nuova opera e le costruzioni
attualmente esistenti; la sistemazione degli spazi esterni inclusi
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nell’area di pertinenza dell’intervento; le relazioni tra l’opera e la
viabilità carrabile esistente e di progetto, le aree di manovra e di sosta
dei flussi veicolari a servizio dell’impianto; le relazioni tra l’opera e le
adiacenti costruzioni di particolare pregio, con prioritario riferimento
alla vicina casa colonica.
Pronunciatasi in forma interlocutoria con la nota del 17 gennaio 2008,
la Soprintendenza ha rilasciato ai fini AIA il proprio parere definitivo
con atto del 4 giugno 2008, il cui contenuto (“con riferimento
all’oggetto e in riscontro alla documentazione integrativa assunta in
prot. al n. 1298 del 21/05/08, questa Soprintendenza esprime parere
favorevole”) è però palesemente inidoneo a far trasparire le ragioni di
fondo e la congruità delle valutazioni effettuate. Dopo le ripetute
affermazioni circa l’elevato pregio paesaggistico dell’area interessata
dalla presenza del termovalorizzatore e le dettagliate richieste di
integrazioni e chiarimenti (si vedano i pareri emessi dalla
Soprintendenza nel corso della procedura di VIA), le quali facevano
presumere l’esistenza di altrettante questioni problematiche ancora
aperte, il mero rinvio all’oggetto del procedimento si risolve in una
motivazione solo apparente, che non fornisce alcuna giustificazione
alla ritenuta compatibilità paesaggistica di un impianto dalle
dimensioni ragguardevoli, secondo quelle che sono le stesse parole
altrove adoperate dalla stessa Soprintendenza; e non risponde certo
alla funzione sua propria, di garantire la trasparenza e la legittimità
dell’azione amministrativa favorendo il controllo sul corretto esercizio
dei poteri riservati alla P.A., una motivazione che non permette di
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evincere quale sia stato l’iter logico e giuridico seguito dall’autorità
procedente, a maggior ragione a fronte delle osservazioni del 25
giugno 2008 mediante le quali il ricorrente Giuntini Antinori aveva
contestato non solo la documentazione integrativa prodotta dalla
proponente A.E.R., ma lo stesso parere favorevole della
Soprintendenza (e questo quando ancora il procedimento di AIA non
era stato definito, il che avrebbe dovuto suggerire all’amministrazione
procedente, quantomeno, di esporre con chiarezza i propri argomenti
a sostegno della compatibilità paesaggistica dell’opera).
Perplessa e generica è, infine, la precisazione contenuta nel medesimo
parere in esame, laddove si prospetta la possibilità di valutare il
ricorso a soluzioni tecniche più semplici e maggiormente collaudate
rispetto alle pareti vegetali di ampio spessore, ma senza porre vincoli
oggettivi alla facoltà di scelta rimessa alla proponente (tale non
potendo essere considerato il riferimento alla eccessiva problematicità
o dispendiosità della soluzione progettuale indicata). Anche a voler
ammettere, dunque, la possibilità di una integrazione postuma del
parere reso dalla Soprintendenza in sede di VIA, le lacune ed i vizi da
cui è affetto l’omologo parere sulla compatibilità paesaggistica
pronunciato in sede di autorizzazione integrata non solo fanno
escludere che, nella specie, possa essersi prodotto alcun effetto
sanante, ma determinano l’illegittimità altresì della determinazione
conclusiva della procedura di AIA.
3.14. Con i motivi sub B.14 e 27, “Eccesso di potere per difetto di
istruttoria. Omessa motivazione e violazione dell’art. 3 Legge n.
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241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione
dell’art. 97 Cost. per mancato bilanciamento fra i diversi interessi
pubblici coinvolti nel procedimento autorizzatorio, violazione dell’art.
32 Cost.”, i ricorrenti lamentano che la realizzazione del progetto
presentato dalla controinteressata sarebbe stata assentita in mancanza
di approfondimenti istruttori relativamente all’incidenza
dell’incenerimento dei rifiuti sulla salute. La censura è inammissibile
perché, al di là della sua formulazione letterale, tende a portare il
sindacato giurisdizionale sul terreno delle scelte di merito
dell’amministrazione .
4. In forza e nei limiti di tutte le considerazioni che precedono, i
ricorsi riuniti debbono essere accolti: per l’effetto, vanno annullate le
impugnate determinazioni dirigenziali n. 3550 del 24 ottobre 2007 e
n. 3685 del 2 ottobre 2008 della Provincia di Firenze.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti
(Provincia di Firenze, Regione Toscana, Amministrazioni dello Stato
costituite in giudizio, A.T.O. Toscana “Centro”, A.E.R. S.p.a.), e sono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II,
definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi, li accoglie nei sensi
indicati in motivazione e per l’effetto annulla le impugnate
determinazioni dirigenziali n. 3550 del 24 ottobre 2007 e n. 3685 del 2
ottobre 2008 della Provincia di Firenze.
Condanna le parti resistenti, meglio indicate in motivazione, alla
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rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre al
rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per
legge, in favore di ciascuno dei ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre
2009 con l’intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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